Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32082 del 08/07/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 32082 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: MICHELI PAOLO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari

avverso la sentenza emessa il 26/05/2010 dal Tribunale di Bari
all’esito del processo penale celebrato nei confronti di
Pizzimenti Francesco, nato a Bari il 17/01/1976
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
lette le conclusioni del Procuratore generale presso questa Corte, nella persona
del Dott. Mario Fraticelli, che ha richiesto l’annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata

RITENUTO IN FATTO

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari ricorre avverso la
sentenza indicata in epigrafe, in forza della quale risulta essere stata applicata

Data Udienza: 08/07/2014

nei confronti di un soggetto identificato in Francesco Pizzimenti, nato a Bari il
17/01/1976, la pena di mesi 7 di reclusione ed euro 200,00 di multa per il
tentato furto di un’autovettura, con i benefici della sospensione condizionale
della pena e della non menzione: il suddetto imputato, arrestato in flagranza di
reato, aveva declinato quelle generalità ai militari operanti, risultando peraltro in
possesso di un tesserino sanitario corrispondente ai dati in questione.
Con l’odierno atto di impugnazione (presentato come appello, e qui
trasmesso dalla Corte territoriale a seguito di conversione), il Pubblico Ministero

uomo con le stesse generalità si era presentato presso il Comando Compagnia
Carabinieri di Modugno, adducendo di essere il vero Francesco Pizzimenti,
titolare del suddetto tesserino sanitario, da lui smarrito in precedenza (come da
denuncia sporta circa due mesi prima ad altro comando dell’Arma). Il ricorrente
deduce pertanto che la sentenza impugnata deve intendersi viziata da errore di
persona, perché emessa nei confronti di un soggetto avente generalità diverse
da quelle dell’effettivo autore del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.
Dagli elementi segnalati dal Pubblico Ministero appare infatti pacifico l’errore
di persona che ebbe a viziare la prima attività di identificazione del soggetto
arrestato nella flagranza del tentativo di furto in rubrica: il vero Francesco
Pizzimenti aveva documentato di avere formalmente denunciato lo smarrimento
di quella stessa tessera sanitaria poi esibita, dall’individuo sorpreso nell’atto di
commettere il reato, a sostegno delle generalità declinate (e si deve ovviamente
dare per scontato che i militari operanti si avvidero, all’evidenza, non trattarsi
dello stesso uomo). E’ dunque pacifico che Francesco Pizzimenti – ovvero la
persona nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza de qua

non abbia

commesso il fatto in rubrica; né risulta esperibile nella fattispecie il rimedio
previsto dall’art. 130 cod. proc. pen., atteso che per dare corso ad una
correzione di errore materiale sarebbe necessario disporre delle reali generalità
dell’autore del furto tentato, rimasto invece sostanzialmente ignoto.
La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di chiarire che «nel
caso in cui sia stata processata la persona vera, ma erroneamente generalizzata
con le indicazioni personali di altro soggetto e non sia stato sperimentato
l’istituto della correzione di errore materiale, tale situazione processuale non può
essere altrimenti risolta che con l’annullamento senza rinvio della sentenza

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rappresenta tuttavia che già pochi giorni dopo la pronuncia sopra ricordata un


impugnata e la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica
competente, affinché possa procedere ritualmente nei confronti dell’imputato
esattamente generalizzato» (Cass., Sez. VI, n. 15959 del 28/06/1990, Russo, Rv
185941). Conclusioni, queste, cui è necessario pervenire anche dinanzi ad una
sentenza emessa

ex art. 444 del codice di rito, non essendo altrimenti

rimediabile l’accertato errore di persona.
Le verifiche disposte in approfondimento da questa Corte (all’udienza
pregressa, del 30/04/2014, era stato richiesto alla A.G. procedente se vi fosse

proceduto sotto l’anzidetto nominativo) hanno peraltro avuto esito negativo, dal
momento che non risultano intervenuti atti successivi alla sentenza oggetto di
ricorso.
Si impongono pertanto le determinazioni di cui al dispositivo che segue.

P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per non avere Pizzimenti Francesco
commesso il fatto; dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Bari.
Così deciso 1’08/07/2014.

stata una successiva identificazione della persona contro la quale si era

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