Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32081 del 24/06/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 32081 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sui ricorsi proposti dai difensori di:
Cera Cristiano, nato a Galatina, il 22/3/1991;

avverso l’ordinanza de1111/3/2014 del Tribunale di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giuseppe
Volpe, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
uditi per l’indagato gli avv. Francesco Fasano e Carlo Federico Grosso, che hanno
concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Lecce in parziale accoglimento dell’istanza di riesame proposta da
Cera Cristiano avverso il provvedimento con cui gli era stata applicata la misura

Data Udienza: 24/06/2014

cautelare della custodia in carcere, sostituiva quest’ultima con quella degli arresti
domiciliari per i reati di partecipazione ad associazione dedita al traffico di
stupefacenti, nonché per quello di spaccio di stupefacenti, previa esclusione della
contestata aggravante di cui all’art. 7 I. n. 152/1991.
2. Avverso l’ordinanza ricorre l’indagato a mezzo dei propri difensori che hanno
proposto autonomi atti d’impugnazione.
2.1 II ricorso proposto dall’avv. Grosso articola due motivi. Con il primo deduce vizi

dell’indagato per i reati contestatigli, osservando come la difesa avesse documentato
attraverso le indagini difensive la destinazione della cocaina sequestrata il 12 aprile
2013 all’uso personale del Cera, come del resto dichiarato da quest’ultimo, mentre il
fatto ritenuto dal Tribunale che egli svolgesse attività di cessione e trasporto di
stupefacenti per conto del sodalizio costituirebbe una mera illazione tratta da poche
conversazioni intrattenuto con due solo appartenenti al medesimo per di più a distanza
di diversi mesi le une dalle altre. Non di meno i giudici del riesame avrebbero omesso
di rispondere alle suddette obiezioni e a quelle ulteriori svolte dalla difesa in ordine al
significato delle suddette intercettazioni. Analoghi vizi della motivazione lamenta il
ricorrente con il secondo motivo in punto di esigenze cautelari, rilevando la
contraddittorietà tra le affermazioni impegnate dal Tribunale per lumeggiare in senso
negativo la personalità dell’indagato e quelle invece (positive) utilizzate per ritenere
adeguata anche una misura meno afflittiva della custodia carceraria. Non di meno i
giudici del riesame avrebbero omesso di considerare che il Cera non solo non risulta
avere avuto più contatti con l’ambiente criminale cui è stato associato, ma altresì che
nel frattempo è stato autorizzato a seguire un programma terapeutico.
2.2 II ricorso proposto dall’avv. Fasano articola parimenti due motivi. Con il primo
vengono denunciati in merito alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza vizi di
motivazione analoghi a quelli illustrati in precedenza, osservandosi in particolare come
dal tenore delle intercettazioni emerga comunque che il Cera al più fosse un
consumatore cliente del Causo e non uno spacciatore alle sue dipendenze, come del
resto avvalorato dal fatto che egli risulta essere tossicodipendente, circostanza del
tutto ignorata dal provvedimento impugnato. Anche il secondo motivo ripercorre le
linee argomentative del corrispondente motivo proposto dall’altro difensore,
lamentando l’omessa motivazione da parte dei giudici del riesame sull’attualità delle
esigenze cautelari e il difetto di confutazione delle specifiche circostanze prospettate
dalla difesa per evidenziarne l’assenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato nei limiti che di seguito verranno illustrati.

della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi della colpevolezza

2. Invero infondate sono le censure mosse da entrambi i difensori alla ricostruzione del
sequestro di stupefacente effettuato a carico dell’indagato il 12 aprile 2013. Per un
verso infatti il tentativo del ricorrente di prospettare una diversa interpretazione del
fatto si risolve nella prospettazione di una lettura soggettivamente orientata del
materiale probatorio alternativa a quella fatta motivatamente propria dal giudice di
merito nello sforzo di sollecitare quello di legittimità ad una rivisitazione degli elementi
di fatto posti a fondamento della decisione o all’autonoma adozione di nuovi e diversi

sensi della lett. e) dell’art. 606 c.p.p.. Per l’altro i ricorsi non si confrontano con gli
elementi di fatto da cui il Tribunale ha tratto le proprie conclusioni e cioè i contatti
intervenuti nei giorni precedenti e nella stessa giornata del 12 aprile tra il Cera e il
Sabato e culminati nell’sms con cui il secondo convocava il primo su ordine del
Montedoro per le 18.30. L’ipotesi difensiva che tale incontro, nonostante fosse stato
fissato dopo una laboriosa trattativa, non si sia tenuto e che ciò venga dimostrato dal
fatto che il Cera sia stato arrestato in luogo diverso dal luogo in cui si suppone
abitualmente egli spacciasse è in realtà una mera congettura fondata su evidenti
paralogismi e su una interpretazione dell’intercettazione del 29 aprile 2013 che non
trova conforto nella trascrizione della medesima riportata dall’ordinanza e da cui si
evince invece come la cocaina (la “bianca”) sequestrata all’indagato gli fosse
effettivamente stata consegnata dal Sabato.

3. Infondate sono altresì le censure mosse alla motivazione del provvedimento
impugnato sulla destinazione dello stupefacente sequestrato all’uso personale del
Cera, atteso che il Tribunale ha logicamente escluso la circostanza sulla base del
valore ponderale del quantitativo rinvenuto e sulla possibilità di estrarre dal medesimo
fino a 411 dosi, valutazione che comporta l’implicita confutazione della rilevanza delle
circostanze di cui il ricorrente ha lamentato l’omessa considerazione.

4. Colgono invece nel segno le lamentele del ricorrente sulla sussistenza dei gravi
indizi della partecipazione del Cera al sodalizio guidato dal Montedoro e dal Sabato e
degli episodi di acquisto a fine di cessione contestati all’indagato, con il conseguente
assorbimento di quelle relative alla configurabilità delle esigenze cautelari.
4.1 I giudici del riesame sembrano sul punto essersi implicitamente richiamati al
consolidato principio giurisprudenziale per cui l’associazione per delinquere finalizzata
al traffico di stupefacenti è configurabile non solo nel caso vengano registrati
comportamenti convergenti di tre o più persone accomunate dall’identico interesse di
realizzazione del profitto mediante il commercio di droga, ma anche nell’ipotesi in cui
venga rilevata l’esistenza di un vincolo durevole che accomuna il fornitore di droga ai
suoi acquirenti non terminali, i quali in via continuativa la ricevono per immetterla nel

parametri di ricostruzione e valutazione dei medesimi, che invece gli sono precluse ai

mercato del consumo, non essendo di ostacolo alla costituzione del vincolo associativo
e alla realizzazione del fine comune né la diversità di scopo personale, né la diversità
dell’utile, ovvero il contrasto tra gli interessi economici che i singoli partecipi si
propongono di ottenere dallo svolgimento dell’intera attività criminale (ex multis Sez.
6, n. 3509 del 10 gennaio 2012, Ambrosio e altri, Rv. 251574; Sez. 5, n. 51400 del 26
novembre 2013, Abbondanza e altri, Rv. 257991). Ma non hanno poi motivato sulle
ragioni per cui in concreto il compendio probatorio sia effettivamente in grado di

caratterizzati da un coefficiente di stabilità tale da rispecchiare la situazione in
relazione alla quale il suddetto principio è stato affermato.
4.2 Infatti la ratio dell’attrazione “di fatto” – e cioè a prescindere dal formale
inserimento nel suo organico – dell’abituale acquirente (o fornitore) nell’area che
perimetra il sodalizio dedito al commercio di stupefacenti, risiede nella reciproca
consapevolezza (tanto dell’acquirente – o fornitore – che delle sue controparti) che la
stabilità del rapporto così instaurato garantisce l’operatività dell’associazione in quanto
tale, rivelando così l’affectio societatis dello stesso acquirente o fornitore. Ed in tal
senso la mera registrazione operata dalla sentenza di rapporti tanto sporadici da
essere intervenuti a distanza di una anni() gli uni dagli altri tra l’indagato e membri del
sodalizio non è di per sé sufficiente a costituire dimostrazione del presupposto che
consentirebbe di ritenere il Cera associato nel traffico di stupefacenti al sodalizio
descritto nel capo B).
4.3 Per ritenere avvenuto il passaggio da un rapporto di reciproco affidamento fra
soggetti diversi all’instaurazione fra gli stessi di una relazione riconducibile alla
menzionata affectio societatis il giudice deve invece dimostrare di avere operato un
vaglio molto attento e particolarmente stringente delle circostanze di fatto. Tra queste
meritano uno specifico rilievo: la durata dell’accordo criminoso, le modalità di azione e
collaborazione, il contenuto economico delle transazioni, la rilevanza obiettiva che il
contraente, cliente o fornitore che sia, riveste per l’associazione. In particolare, deve
potersi accertare se e in che misura la cessazione delle condotte illecite dell’acquirente
inciderebbe sulla operatività del sodalizio criminoso, così come se e in che misura la
volontà dei contraenti ha superato la soglia del rapporto sinallagmatico per integrarsi
nella realizzazione di un rapporto societario che riconduce la partecipazione del singolo
al progetto criminoso stabile e indeterminato nel numero dei reati fine proprio del
reato ex art.74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (Sez. 3 n. 21755 del 12 marzo 2014,
Anastasi, non massimata).
4.4 Ma nemmeno le laconiche – ed invero apodittiche – osservazioni compiute dal
Tribunale sul significato che deve essere attribuito alle conversazioni intercettate nel
maggio del 2012 appaiono sufficienti a costituire una esauriente dimostrazione dello
stabile inserimento del Cera nella catena distributiva del sodalizio anche solo a

dimostrare che i rapporti tra l’imputato e l’associazione fossero effettivamente

quell’epoca. E pervero il difetto di qualsiasi elaborazione critica da parte dei giudici del
riesame del materiale probatorio assunto a fondamento della decisione impugnata non
consente neanche di ritenere assolto l’onere motivazionale in ordine alla sussistenza
dei gravi indizi di colpevolezza dell’indagato per i reati fine dell’associazione
contestatigli, mancando soprattutto un autonomo apparato argomentativo che,
secondo una effettiva sequenza logica, dimostri che il contenuto delle conversazioni
evidenziate dall’ordinanza rivelino che gli acquisti eventualmente addebitabili al Cera

soggetto tossicodipendente, circostanza peraltro nemmeno presa in considerazione di
Tribunale.
4.5 E le evidenziate lacune motivazionali a maggior ragione rilevano nel caso in cui
dovesse concludersi che il Tribunale abbia voluto invece affermare l’organico
inserimento del Cera nel sodalizio criminoso, sostanzialmente dedotto dall’episodio cui
è seguito l’arresto dell’indagato, l’unico per cui sono stati acquisiti elementi sufficienti
per sostenere che la fornitura di stupefacente trascendeva il soddisfacimento delle
esigenze personali dello stesso.

5. Conseguentemente il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al
Tribunale di Lecce per nuovo esame.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Lecce.
Così deciso il 24/6/2014

non avessero ad oggetto quantitativi destinati al suo uso personale, trattandosi di

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