Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32080 del 24/06/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 32080 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore di:
Mauro Carmelo, nato a Gallipoli, il 16/7/1970;

avverso l’ordinanza del 7/3/2014 della Corte d’appello di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giuseppe
Volpe, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito per l’indagato l’avv. Luigi Rella, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del
ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Lecce in parziale accoglimento dell’istanza di riesame proposta da
Mauro Carmelo avverso il provvedimento con cui gli era stata applicata la misura

Data Udienza: 24/06/2014

cautelare della custodia in carcere, sostituiva quest’ultima con quella degli arresti
domiciliari per i reati di partecipazione ad associazione dedita al traffico di
stupefacenti, nonché per quello di spaccio di stupefacenti, previa esclusione della
contestata aggravante di cui all’art. 7 I. n. 152/1991.
2. Avverso l’ordinanza ricorre l’indagato a mezzo del proprio difensore articolando
sostanzialmente tre motivi.
2.1 Con il primo deduce violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alla

finalizzato al traffico di stupefacente configurato nel capo b), lamentando l’arbitrarietà
dell’interpretazione del Tribunale del significato delle conversazioni intercettate, nel
corso delle quali non vi sarebbero espliciti riferimenti al commercio di droga. Non di
meno l’ordinanza impugnata non avrebbe rilevato alcun elemento sintomatico
dell’organicità dell’indagato all’associazione, anche sotto il profilo dell’adesione
soggettiva alla stessa, tenuto conto dell’esiguità dei contatti tra lo stesso e i suoi
presunti appartenenti e la loro concentrazione in un ristretto ambito temporale. Ancora
nel valorizzare la telefonata intervenuta tra il Mauro e il Sabato il 5 maggio 2013 i
giudici del riesame non avrebbero tenuto conto di altra comunicazione intervenuta tra i
due la mattina dello stesso giorno da cui si evincerebbe il contenuto lecito dell’altra
conversazione ed altresì l’occasionalità dei contatti intrattenuti con il coindagato ed
addirittura l’assenza di un contatto diretto con il Trecchi, invece indicato come uno dei
suoi fornitori di stupefacente. Infine il sequestro all’indagato il 7 giugno 2013 di un
quantitativo di cocaina non sarebbe elemento decisivo nel connotare di gravità il
quadro indiziario, atteso che la circostanza potrebbe al più comprovare la detenzione
finalizzata all’uso personale.
2.2 Con il secondo motivo il ricorrente lamenta analoghi vizi in ordine alla sussistenza
di gravi indizi anche con riguardo ai fatti di reato contestati al capo c), evidenziando
come i contatti con il Trecchi siano stati solo tre e per di più come il rapporto fra i due
fosse giustificato dai lavori di idraulica che il primo stava facendo presso l’abitazione
dell’indagato. Non di meno ancora una volta il ricorrente contesta l’interpretazione
delle intercettazioni poste a fondamento dell’accusa.
2.3 Con il terzo motivo, infine, viene eccepita l’inadeguatezza della misura applicata al
Mauro e la sussistenza di esigenze cautelari idonee a giustificarne il mantenimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato e per certi versi inammissibile.
I primi due motivi devono essere trattati congiuntamente perché accomunati dal
medesimo approccio atomistico alla prova che finisce per evidenziare il difetto di
correlazione del ricorso alla motivazione del provvedimento impugnato.

ritenuta sussistenza dei gravi indizi della partecipazione del Mauro al sodalizio

Ed infatti il Tribunale ha ben chiarito come il senso di tutte le intercettazioni sia stato
illuminato dal sequestro al Mauro di ben 152 gr. di cocaina, a maggior ragione in
quanto alla sua esecuzione ed all’arresto dell’indagato si perveniva sulla scorta
dell’ascolto delle comunicazioni intervenute tra lo stesso e il Sabato lo stesso giorno
dell’intervento e in quello precedente. Punto questo che si rivela decisivo nella
struttura del discorso giustificativo adottato dai giudici del riesame e con il quale il
ricorrente non si è sostanzialmente confrontato se non per obiettare che il quantitativo

tanto illogico (atteso il quantitativo sequestrato), quanto irrilevante nell’ottica di
confutare l’affermazione del Tribunale per cui l’oggetto del linguaggio criptico utilizzato
nelle telefonate siano le cessioni di stupefacenti. Non solo il ricorso dimentica altresì
che il Tribunale ha articolato il suo ragionamento prendendo le mosse da quelle
intercettazioni ambientali che hanno visto per protagonisti il Sabato, il Montedoro o
altri componenti del sodalizio e nelle quali il linguaggio non è altrettanto criptato
(tanto da aver consentito un ulteriore sequestro di stupefacente e sempre per
quantitativi rilevanti) che in un’altra occasione e che per l’appunto sono state assunte
a dimostrazione di come i fornitori dell’indagato fossero null’altro che dei trafficanti di
droga. La doglianza del ricorrente sulla neutralità del contenuto delle intercettazioni
risulta ulteriormente generica alla luce del fatto che l’ordinanza impugnata ha
ulteriormente approfondito la questione alle pp. 27 e 28, spiegando in maniera logica
perché l’oggetto apparente delle conversazioni non corrisponda a quello reale,
spiegazione che ancora una volta non viene specificamente confutata dal ricorso.
Quanto alla mancata valutazione dell’altra intercettazione del 5 maggio 2013 è appena
il caso di notare come il Tribunale non abbia rilevato i gravi indizi di alcuna cessione di
stupefacente in quella data. E’ sì vero che il capo d’incolpazione C) la contempla, ma
evidentemente, seppur implicitamente, i giudici del riesame non hanno ritenuto tutte
le conversazioni intervenute in quella data idonee a provare che nello stesso giorno sia
stato consumato uno dei reati addebitati al Mauro. Il che peraltro non compromette la
tenuta della restante parte dell’impianto accusatorio.
Le ulteriori censure svolte con il ricorso sui singoli episodi di acquisto e di spaccio si
rivelano invece o meramente assertive ovvero versate in fatto, dovendosi in proposito
ribadire come costituisca questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del
giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni
intercettate, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se
non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui
esse sono recepite (Sez. 2, n. 35181 del 22 maggio 2013, Vecchio e altri, Rv.
257784). Manifesta illogicità che il ricorrente non è stato in grado nemmeno di
evocare, essendosi limitato a fornire una interpretazione soggettivamente orientata del
significato delle conversazioni intercettate.

di stupefacente rinvenuto al più proverebbe un acquisto per uso personale, argomento

Con riguardo infine all’organicità del Mauro al sodalizio manifestamente infondate sono
le doglianze sul difetto di motivazione avanzate dal ricorrente, atteso che le stesse si
fondano su valutazioni meramente interessate del compendio probatorio, come quella
relativa al numero relativamente contenuto dei contatti intervenuti tra l’indagato e il
Sabato o il Trecchi.
Invero il Tribunale ha dedotto in maniera logica la prova dell’organicità del Mauro al
sodalizio dalla rilevata continuità dei rapporti intrattenuti con almeno uno dei suoi

degli altri spacciatori (dedotta anche dall’entità del quantitativo sequestrato
all’indagato al momento del suo arresto).

2. Decisamente inammissibile è invece il terzo motivo con il quale sostanzialmente il
ricorrente sollecita una rivalutazione dell’adeguatezza della misura (peraltro attenuata
dal Tribunale) e delle esigenze cautelari, senza svolgere alcuna motivata critica sul
punto all’impianto giustificativo del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 24/6/2014

vertici e dall’acclarata doppia funzione assegnatagli di spacciatore e di intermediario

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