Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32078 del 24/06/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 32078 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore di:
Ancora Stefano, nato a Casarano, il 6/4/1975;

avverso l’ordinanza del 7/3/2014 del Tribunale di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giuseppe
Volpe, che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato in
punto di esigenze cautelari e per il rigetto del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Biagio Palamà, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del
ricorso.
RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 24/06/2014

1.11 Tribunale di Lecce rigettava l’istanza di riesame proposta da Ancora Stefano
avverso il provvedimento con cui gli era stata applicata la misura cautelare della
custodia in carcere per i reati di partecipazione all’associazione mafiosa denominata
Sacra Corona Unita (e in particolare ad una sua frangia guidata da Montedoro
Tommaso e Sabato Rosario) e ad una connessa associazione dedita al traffico di
stupefacenti, nonché per quello di detenzione illegale di armi comuni da sparo, reati gli
ultimi due aggravati ai sensi dell’art. 7 I. n. 152/1991.

cinque motivi.
2.1 Con il primo deduce violazione di legge e correlati vizi della motivazione in ordine
alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati contestati all’Ancora,
rilevando come questi abbia intrattenuto rapporti esclusivamente con il coindagato
Sabato Rosario e per un brevissimo lasso di tempo e come in precedenza fosse
detenuto in espiazione di una lunga pena e successivamente sia stato coinvolto in un
grave incidente stradale che ha portato al suo ricovero in ospedale e alla necessità di
un percorso riabilitativo tuttora in corso, circostanze tutte immotivatamente ritenute
irrilevanti dai giudici del riesame, così come quelle prospettate dalla difesa a
contestazione della significatività delle intercettazioni poste a fondamento della
valutazione sulla sussistenza del requisito di cui all’art. 273 c.p.p. Non di meno di
alcune delle obiezioni difensive il Tribunale nemmeno avrebbe tenuto conto, non
motivando in alcun modo sulle stesse.
2.2 Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta il difetto e comunque
l’illogicità della motivazione resa dal Tribunale in ordine alla ritenuta configurabilità
della contestata associazione di tipo mafioso ed alla sussistenza di gravi indizi della
partecipazione dell’Ancora alla medesima, rilevando come le intercettazioni poste dai
giudici del riesame a fondamento delle conclusioni assunte sulla prima questione ben
possono rivelare anche solo l’esistenza di un sodalizio dedito al traffico di stupefacenti
non risultando dunque univoche. Non di meno alcuno degli elementi valorizzati
dall’ordinanza a sostegno della ritenuta esistenza di un vincolo solidaristico tra gli
affiliati ovvero del controllo esercitato dai medesimi sul territorio di riferimento
riguarderebbe l’indagato. Ancora la stessa deduzione da alcune intercettazioni attinenti
la guardiania di stabilimenti balneari della sussistenza dei requisiti di tipicità del reato
di cui all’art. 416 bis c.p. sarebbe meramente apodittica in assenza della prova di
effettivi atti di intimidazione che il sodalizio avrebbe posto in essere.
2.3 Con il terzo motivo analoghi vizi vengono denunciati con riguardo alla sussistenza
del reato di cui all’art. 74 legge stupefacenti, non avendo il Tribunale fornito la
dimostrazione dell’esistenza di una stabile organizzazione dedita al traffico di droga
piuttosto che l’occasionale concorso dei soggetti indagati in singoli episodi di spaccio,

2. Avverso l’ordinanza ricorre l’indagato a mezzo del proprio difensore articolando

essendosi limitato ad una mera elencazione dei supposti indizi del reato contestato.
Non di meno l’ordinanza avrebbe apoditticamente liquidato l’obiezione difensiva per cui
all’Ancora non sarebbe stato contestato alcun reato fine della presunta associazione.
2.4 Con il quarto motivo il ricorrente lamenta l’apoditticità della motivazione relativa al
reato in armi contestato all’Ancora, evidenziando come alcun elemento giustifichi la
conclusione che oggetto di detenzione fosse una pistola in assenza di riscontri
estrinseci.

alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, non avendo il Tribunale risposto
all’obiezione in senso contrario svolta sul punto dalla difesa in sede di riesame in
relazione alle condizioni di salute particolarmente invalidanti in cui verserebbe l’Ancora
a seguito del menzionato incidente stradale, nonché all’eccepita incompatibilità dell
stesse con lo stato detentivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo è inammissibile.
1.1 Le doglianze del ricorrente si esauriscono infatti nella denuncia dell’illogicità
dell’interpretazione accolta dal Tribunale dell’intercettazione n. 398 dell’Il marzo 2013
e del difetto di motivazione su quella proposta dalla difesa per cui le frasi attribuite
all’Ancora fossero invero rivolte ad uno dei soggetti presenti alla conversazione
piuttosto che riferirsi ad uno spacciatore “infedele”. Ma in proposito deve ricordarsi
come costituisca questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di
merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni
intercettate, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se
non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui
esse sono recepite (Sez. 2, n. 35181 del 22 maggio 2013, Vecchio e altri, Rv.
257784). Nel caso di specie invece il ricorrente non ha saputo indicare – evidenziando
altresì la latente genericità della censura, culminata nell’invito alla Corte a “rileggere”
un atto processuale non allegato al ricorso e di cui nemmeno è stato riportato il
contenuto evocato a sostegno della tesi difensiva – in cosa consisterebbe la manifesta
illogicità delle conclusioni assunte dal Tribunale.
1.2 Nel resto il motivo di ricorso è manifestamente privo della dovuta specificità,
limitandosi all’assertiva e generica critica dell’insufficienza della confutazione svolta dai
giudici del riesame delle obiezioni sollevate dalla difesa ovvero all’altrettanto generica
evocazione del difetto assoluto di motivazione in merito ad ulteriori doglianze, senza
che però la necessaria precisazione di quali sarebbero le lamentele ignorate. Quanto
infine all’obiezione per cui il limitato ambito temporale in cui l’Ancora si sarebbe
relazionato al contesto criminale oggetto di contestazione impedirebbe di configurare

2.5 Con il quinto motivo, infine, viene dedotto ulteriore difetto di motivazione in ordine

un suo inserimento organico nel medesimo, l’ordinanza impugnata ha adeguatamente
motivato sul punto, motivazione con la quale il ricorrente ha invece dimostrato di non
volersi confrontare.

2. Inammissibile è anche il terzo motivo, atteso che il Tribunale non si è limitato a
rinviare per relationem alla motivazione del provvedimento applicativo ovvero ad una
mera elencazione acritica degli elementi di prova, avendo invece argomentato sulla

dell’indagato attraverso l’analisi minuziosa delle risultanze delle intercettazioni,
evidenziando come dalle stesse si evinca che il Montedoro e il Sabato dirigevano una
struttura articolata e in grado di disporre di una rete di spacciatori e potevano disporre
anche di quantitativi rilevanti di stupefacente (come dimostrato dal sequestro
effettuato il 19 aprile 2013 nemmeno considerato dal ricorrente). Non di meno circa
l’organicità dell’Ancora a tale sodalizio parimenti i giudici del riesame hanno tratto le
loro conclusioni in maniera del tutto logica dalla già citata conversazione dell’il marzo
2013 e da quella intervenuta tra il Montedoro e il Sabato in cui quest’ultimo rassicura il
primo sull’affidabilità dell’indagato e sulle iniziative assunte dal medesimo per innovare
lo smercio dello stupefacente. In particolare il Tribunale ha dedotto dal fatto che il
Sabato avesse ritenuto opportuno precisare al Montedoro che l’Ancora ci teneva a
farglielo sapere per evitare dubbi sul suo comportamento, come l’indagato
riconoscesse la supremazia dello stesso Montedoro e, conseguentemente, si
riconoscesse come componente del sodalizio. Deduzione del tutto logica e coerente
alle risultanze probatorie, con la quale invero il ricorrente non si è in alcun modo
confrontato. Quanto infine alla mancata contestazione all’indagato di singoli episodi di
spaccio è del tutto corretta ed adeguata la valutazione di irrilevanza della circostanza
svolta nell’ordinanza impugnata alla luce di quanto osservato in precedenza, né il
ricorrente ha saputo dimostrarne la decisività ai fini dell’esclusione dell’organicità
dell’Ancora al sodalizio.

3. Manifestamente infondato è poi il quarto motivo, atteso che l’essenza dell’addebito
riguarda la detenzione di un’arma comune da sparo, la cui esistenza è stata
logicamente dedotta dal Tribunale dal tenore della conversazione intercettata
richiamata nell’ordinanza, quanto invece alla detenzione di esplosivi tale condotta non
è stata oggetto di specifica contestazione all’Ancora, né tantomeno in riferimento alla
medesima gli è stata applicata alcuna misura cautelare.

4. Idondate al limite dell’inammissibilità sono invece le doglianze avanzate con il
secondo motivo.

configurabilità del sodalizio dedito al narcotraffico e della partecipazione al medesimo

4.1 Invero generiche e versate in fatto risultano le censure relative alla configurabilità
del sodalizio mafioso ed alla univocità degli indizi valorizzati dal Tribunale, che in realtà
non tengono conto dell’articolato discorso giustificativo svolto dai giudici del riesame,
contestando in maniera del tutto assertiva il significato probatorio del compendio
probatorio impegnato.
4.2 Quanto all’appartenenza dell’Ancora all’associazione il Tribunale non si è limitato a
traslare gli elementi indicativi del coinvolgimento dell’indagato nell’attività concernente

ulteriori intercettazioni (quelle del 4 e del 26 dicembre 2012 e quella relativa alla
detenzione dell’arma di cui si è detto) che ha ritenuto in maniera non manifestamente
illogica sintomatiche della circostanza, attenendo le conversazioni intercettate per lo
più ai rapporti tra la cosca del Montedoro e la SCU nel suo complesso.

5. Coglie invece nel segno il quinto motivo. Correttamente il Tribunale ha applicato il
disposto di cui al terzo comma dell’art. 275 c.p.p., atteso che la misura cautelare è
stata applicata anche con riguardo all’art. 416 bis c.p.
5.1 Come noto, la disposizione processuale menzionata opera una presunzione di
sussistenza delle esigenze cautelari a carattere relativo ed un’altra, di natura invece
assoluta, di adeguatezza della custodia carceraria. In tal senso in presenza di gravi
indizi di colpevolezza per uno dei reati indicati dalla norma deve essere senz’altro
applicata la misura della custodia cautelare in carcere, senza necessità di accertare le
esigenze cautelari che sono per l’appunto presunte dalla legge. Ne consegue che al
giudice di merito incombe solo l’obbligo di dare atto dell’inesistenza di elementi idonei
a vincere tale presunzione, mentre l’obbligo di motivazione diventa più oneroso
nell’ipotesi in cui l’indagato o la sua difesa abbiano evidenziato elementi idonei a
dimostrare l’insussistenza di esigenze cautelari, dovendosi allora addurre o, quanto
meno, dedurre gli elementi di fatto sui quali la prognosi positiva può essere fatta (Sez.
Un., n. 16 del 5 ottobre 1994, Demitry, Rv. 199387). Onere motivazionale che non
sorge peraltro nel caso in cui la deduzione difensiva riguardi elementi generici e privi
di concretezza, quali, ad esempio, il periodo di carcerazione già sofferto,
l’incensuratezza, l’assenza di carichi pendenti, il non essersi dato alla latitanza, ecc.
ecc. (ex multis Sez. 6, n. 39897 del 3 ottobre 2008, Cennami, Rv. 241484).
5.2 Nel caso di specie, invece, la difesa aveva prospettato al tribunale che le
conseguenze del grave incidente subito dall’Ancora poco tempo prima della sua
incarcerazione erano idonee ad escludere la sussistenza del pericolo di reiterazione del
reato. Obiezione sufficientemente specifica – impregiudicata qualsiasi valutazione sulla
sua fondatezza – la quale richiedeva una altrettanto specifica confutazione da parte
dei giudici del riesame, che invece risulta pretermessa nel provvedimento impugnato,

gli stupefacenti, ma ha dedotto l’organicità dell’indagato al sodalizio mafioso anche da

il quale, pertanto, limitatamente a tale profilo deve essere annullato con rinvio per
nuovo esame al Tribunale di Lecce.
5.3 Manifestamente infondata è invece l’ulteriore doglianza svolta con il medesimo
motivo circa il difetto di motivazione sulla eccepita incompatibilità delle condizioni di
salute dell’Ancora con lo stato di detenzione, dovendosi rammentare in proposito come
tale incompatibilità non possa costituire motivo di censura contro l’ordinanza
applicativa della misura coercitiva, ma debba essere fatte valere in sede di richiesta di

Castorina, Rv. 245530).
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alle ritenute esigenze cautelari con rinvio
per nuovo esame al Tribunale di Lecce. Rigetta nel resto il ricorso.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter disp. att.
c.p.p.
Così deciso il 24/6/2014

revoca o di sostituzione della misura stessa (Sez. 5, n. 48093 del 8 ottobre 2009,

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