Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32077 del 24/06/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 32077 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sui ricorsi proposti dai difensori di:
Valente Giuliano, nato a L’Aquila, il 27/8/1950;
Valente Augusto, nato a Roma, il 25/4/1973;
Valente Helena, nata a Roma, il 26/6/1975;
Fabbriciani Romanella, nata a Roma, il 16/2/1950;

avverso l’ordinanza del 21/1/2014 della Corte d’appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale
Dott. Massimo Galli, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 24/06/2014

1.La Corte d’appello di Roma dichiarava inammissibile l’istanza di ricusazione
presentata da Valente Giuliano, Valente Augusto, valente Helena e Fabbriciani
Romanella nei confronti del dott. Guglielmo Muntoni, componente del Tribunale
investito della decisione sulla richiesta di applicazione della confisca nel procedimento
di prevenzione a carico del Valente Giuliano e ad oggetto beni del medesimo e dei suoi
congiunti oggi ricorrenti in qualità di terzi interessati. In particolare l’istanza di
ricusazione dichiarata manifestamente infondata con l’ordinanza impugnata,

avesse adottato i provvedimenti di sequestro anticipato dei beni di cui era stata
proposta la confisca, nonché, nel procedimento penale pendente a carico del Valente
per il reato di bancarotta, avesse partecipato all’adozione delle decisioni con le quali
era stata dapprima respinta l’istanza di riesame del prevenuto e successivamente
invece accolto l’appello cautelare del pubblico ministero avverso il provvedimento di
revoca degli arresti domiciliari.
2. Avverso l’ordinanza ricorrono tutti i soggetti indicati in epigrafe a mezzo dei propri
difensori articolando due motivi.
2.1 Con il primo vengono dedotti violazione di legge e correlati vizi della motivazione
in ordine alla esclusione da parte della Corte distrettuale della natura pregiudicante
delle valutazioni svolte dal giudice ricusato nell’incidente cautelare in violazione del
dictum della pronunzia n. 283/2000 del giudice delle leggi e dei principi affermati da
Corte Cost. n. 306/1997. In subordine i ricorrenti chiedono con lo stesso motivo venga
sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, 36 e 37 c.p.p. per
violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. nella parte in cui le menzionate disposizioni
processuali non prevedono l’incompatibilità del giudice che ha partecipato all’incidente
cautelare personale a partecipare al giudizio di prevenzione nei confronti dello stesso
soggetto per i medesimi fatti ovvero la sua ricusabilità.
2.2 Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano analoghi vizi in ordine alla
dichiarazione di inammissibilità dell’istanza di ricusazione proposta dai terzi interessati
contestando la carenza di interesse dei medesimi immotivatamente ritenuta dalla
Corte distrettuale.

3. Con memoria del 18 giugno 2014 il difensore dei ricorrenti in replica alle conclusioni
del Procuratore Generale ribadiva l’identità dei fatti posti alla base delle valutazioni
compiute in sede cautelare e in sede di prevenzione dal giudice ricusato e dei
presupposti che legittimano la richiesta di sollevare la ricordata questione di legittimità
costituzionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO

lamentava che il giudice ricusato nel corso dello stesso procedimento di prevenzione

1.1 ricorsi sono fondati.
1.1 Pregiudiziale risulta invero l’esame del secondo motivo prospettato nell’interesse
dei ricorrenti “terzi interessati” alla confisca, che attiene alla differente motivazione
con cui sono stati dichiarati inammissibili le istanze di Valente Augusto, Valente Helena
e Fabbriciani Romanella. Infatti la Corte distrettuale ha ritenuto difettasse qualsivoglia
“interesse” in capo ai medesimi alla ricusazione del giudice eventualmente

valutazione che, se dovesse considerarsi corretta, refluirebbe negativamente anche
sull’ammissibilità dei ricorsi dei predetti soggetti.
1.2 In realtà l’assunto dei giudici romani si rivela errato. In tal senso deve innanzi
tutto evidenziarsi che la stessa evocazione del concetto di “interesse” è improprio,
attenendo lo stesso alla disciplina delle impugnazioni (che certamente non trova
applicazione in materia di ricusazione) e quindi alla effettiva possibilità di perseguire
attraverso un gravame effetti concretamente più favorevoli di quelli conseguenti alla
decisione impugnata. Posto che l’istituto della ricusazione è invece configurato al fine
di prevenire un pregiudizio per l’imparzialità-neutralità del giudicante, l’interesse (per
rimanere all’impostazione seguita dal provvedimento impugnato) di coloro che la
decisione di quest’ultimo dovranno subire è sempre in re ipsa. E’ dunque irrilevante
che i provvedimenti supposti pregiudicanti siano stati emessi nei confronti di altro
soggetto, qualora i giudizi espressi nei medesimi riguardino il presupposto da cui
dipende la decisione che si assume pregiudicata e che è destinata a riverberarsi nella
sfera giuridica di coloro, pur estranei all’originaria valutazione, che propongono
l’istanza di ricusazione. E’ proprio la peculiare struttura della confisca di prevenzione
presso terzi, dunque, ad evidenziare la piena legittimazione di questi ultimi a ricusare
il giudice che si sia già espresso sul medesimo fatto che legittima l’adozione della
misura nei confronti del prevenuto, il quale, per definizione, è soggetto “altro” rispetto
ai medesimi. Infatti, contrariamente, ad esempio, all’ipotesi del reato plurisoggettivo in cui la pregressa decisione assunta nei confronti di uno dei concorrenti non
necessariamente pregiudica quella successiva sugli altri la cui posizione non sia stata
esplicitamente trattata – nel caso di specie inevitabilmente il giudice, per poter
procedere alla confisca dei beni intestati ai terzi, dovrebbe confermare la pregressa
valutazione degli elementi di fatto idonei ad integrare i presupposti per l’adozione della
misura di prevenzione.

2. Fondato è anche il primo motivo, seppure nei limiti di seguito illustrati.
2.1 E’ innanzi tutto opportuno ribadire che la ricusazione del giudice è ammessa anche
nel procedimento di prevenzione, considerato che ad esso sono applicabili, in quanto
compatibili, le norme del processo penale e, quindi, anche quelle preordinate a

pregiudicato da pregressa valutazione di merito espressa in altro procedimento,

garantire la terzietà e l’imparzialità del giudice, avuto riguardo alla natura
giurisdizionale del procedimento de quo (Sez. 5, n. 3278/09 del 16 ottobre 2008,
Nicitra, Rv. 242942). L’unico effettivo limite all’operatività dell’art. 37 c.p.p. nel
procedimento di prevenzione riguarda infatti la possibilità di invocare le cause di
incompatibilità che possono dare luogo alla ricusazione, stante il carattere eccezionale
e tassativo delle relative disposizioni (Sez. 2, n. 2821/09 del 2 dicembre 2008, De
Rito, Rv. 242720).

quale ha avuto modo di affermare che il pregiudizio per l’imparzialità-neutralità del
giudicante può verificarsi anche nei rapporti tra il procedimento penale e quello di
prevenzione, sia quando la valutazione pregiudicante sia stata espressa nel primo in
sede di accertamento dei gravi indizi di colpevolezza, quale condizione di applicabilità
delle misure cautelari (sentenza n. 306/1997), sia quando il rapporto di successione
temporale tra attività pregiudicante e funzione pregiudicata sia invertito, per avere il
giudice, chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità penale di un imputato del delitto
di associazione di stampo mafioso, già espresso nell’ambito del procedimento di
prevenzione una valutazione sull’esistenza dell’associazione e sull’appartenenza ad
essa della persona imputata nel successivo processo penale (ordinanza n. 178/1999).
2.3 Ciò premesso, va ancora evidenziato al riguardo come non sia sufficiente, ai fini
della individuazione dell’attività pregiudicante, che il giudice abbia in precedenza avuto
mera cognizione dei fatti di causa, raccolto prove, ovvero si sia espresso solo
incidentalmente e occasionalmente su particolari aspetti della vicenda processuale
sottoposta al suo giudizio (in tal senso la costante giurisprudenza costituzionale in
materia e, in particolare, le sentenze nn. 131 e 155/1996 e le decisioni in queste
richiamate, nonché le ordinanze nn. 444, 153, 152, 135 e 29/1999, 206 e 203/1998 e
le sentenze n. 364/1997 e 283/2000). L’effetto pregiudicante non può, inoltre, essere
limitato ai soli casi in cui la valutazione di merito sia contenuta in una sentenza, in
quanto il giudice può esprimersi nella forma del decreto, come nella ipotesi del
procedimento di prevenzione, ovvero nelle altre forme eventualmente previste dal
diverso procedimento in cui sia intervenuta la valutazione pregiudicante.
2.4 Deve poi ricordarsi come, sempre il giudice delle leggi, con la sentenza n.
283/2000 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 37 c.p.p., nella parte in cui
non riconosce alle parti la facoltà di ricusare il giudice che, chiamato a decidere sulla
responsabilità di un imputato, abbia espresso in un diverso procedimento, anche non
penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto e nei confronti del medesimo
soggetto. Peraltro il

dictum

in questione (ritagliato sulla fattispecie proposta

all’attenzione della Corte nell’occasione), anche alla luce di quanto affermato nella già
ricordata sentenza n. 178/1999 e della motivazione che lo ha supportato, vanta una
evidente attitudine espansiva, quantomeno idonea ad imporre – senza necessità di

2.2 Conclusioni queste che sono state avvallate anche dalla Corte Costituzionale, la

ricorrere ulteriormente al giudice delle leggi, come sussidiariamente proposto dai
ricorrenti – una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 37 c.p.p. nel senso della
ricusabilità anche del giudice chiamato ad assumere una decisione conclusiva nel
procedimento di prevenzione il quale abbia già espresso in un procedimento penale
una valutazione di merito sullo stesso fatto e nei confronti del medesimo soggetto.

3. Nel caso di specie la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l’istanza di

Per un verso ha escluso a priori l’interferenza tra le valutazioni espresse nell’incidente
cautelare e quelle che lo stesso giudice è chiamato ad operare nel procedimento di
prevenzione. Per l’altro ha ritenuto che quest’ultimo si fondi anche su elementi ulteriori
rispetto a quelli già valutati dal giudice ricusato.
3.1 Sotto il primo profilo deve rilevarsi come, al di fuori delle cause di incompatibilità
codificate, il principio dell’ininfluenza dell’esercizio del potere cautelare richiamato nel
provvedimento impugnato abbia valenza esclusivamente endoprocessuale e non
impedisca di configurare l’effetto pregiudicante in relazione alle decisioni che devono
essere assunte nel procedimento di prevenzione.
3.2 La seconda argomentazione spesa dalla Corte distrettuale è invece inidonea a
giustificare la decisione assunta. E’ infatti irrilevante che il procedimento di
prevenzione si fondi anche su elementi diversi da quelli già espressamente valutati in
precedente occasione dal giudice. Quello che rileva ai fini della sussistenza della causa
di ricusazione (e quindi della tutela del principio di imparzialità-neutralità del giudice) è
invece che egli comunque si sia già espresso nel merito su circostanze che concorrono
a definire la regiudicanda nel procedimento che si assume pregiudicato. Ed in tal senso
non è dubbio che le valutazioni compiute in sede di riesame sulla sussistenza di fatti
penalmente rilevanti e i giudizi svolti in merito alla pericolosità del loro autore possono
essere in astratto pregiudicanti qualora gli stessi fatti – non importa se
congiuntamente ad altri – vengano posti a fondamento della richiesta di prevenzione.
Non importa cioè che il giudice potrebbe assumere la sua decisione anche
prescindendo dai fatti eventualmente pregiudicanti, ma esclusivamente il pericolo che
gli decida anche sulla base dei medesimi.
3.3 II provvedimento impugnato deve dunque essere annullato con rinvio per nuovo
esame alla Corte d’appello di Roma, la quale dovrà dunque valutare in concreto
l’eventuale effetto pregiudicante delle valutazioni espresse dal dott. Muntoni quale
componente del Tribunale del riesame in relazione alla decisione che questi è chiamato
ad assumere nel procedimento teso alla confisca di prevenzione dei beni dei ricorrenti.
P.Q.M.

ricusazione per un duplice ordine di ragioni (punto 5 del provvedimento impugnato).

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d’appello di
Roma.

Così deciso il 24/6/2014

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