Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32076 del 19/06/2014
Penale Sent. Sez. 5 Num. 32076 Anno 2014
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: MICHELI PAOLO
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce
avverso l’ordinanza emessa il 30/05/2013 dal Gip del Tribunale di Lecce
nell’ambito del procedimento penale iscritto nei confronti di
Vetrugno Elisa, nata a Lecce il 24/05/1973
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
lette le conclusioni del Procuratore generale presso questa Corte, che ha
richiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce ricorre avverso
l’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale il Giudice per le indagini preliminari
del medesimo Tribunale, investito di una richiesta di archiviazione presentata in
relazione ad una ipotesi di violenza privata addebitata ad Elisa Vetrugno, risulta
avere indicato al P.M. quale ulteriore indagine da compiere, all’esito dell’udienza
Data Udienza: 19/06/2014
camerale conseguente all’opposizione presentata dalla persona offesa, di dare
corso all’interrogatorio della persona sottoposta a indagini.
Secondo il ricorrente, l’ordinanza
de qua
si porrebbe al di fuori
dell’ordinamento, essendo sostanzialmente stato prospettato al Pubblico
Ministero di provocare la confessione della Vetrugno, dovendo costei essere di
fatto escussa a conferma o smentita delle dichiarazioni dell’opponente; il
Procuratore della Repubblica ritiene che ci si trovi dinanzi ad un provvedimento
abnorme (come tale ricorribile per cassazione e non altrimenti impugnabile),
difensivi dell’indagata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La giurisprudenza di legittimità è infatti consolidata nel senso di ritenere
«affetta da abnormità l’ordinanza con cui il giudice, in esito all’udienza camerale
fissata a seguito di opposizione della persona offesa alla richiesta di
archiviazione, indichi al P.M., tra le ulteriori indagini necessarie, anche
l’interrogatorio dell’indagato, non essendo tale atto un mezzo d’indagine ma uno
strumento di garanzia e di difesa» (Cass., Sez. III, n. 23930 del 27/05/2010,
B., Rv 247875). L’orientamento indicato, fondato sul rilievo che l’accertamento
positivo di un elemento della fattispecie penale non può essere rimesso alle
dichiarazioni dell’indagato, non avendo questi alcun dovere di accusarsi o
discolparsi o di fornire elementi di riscontro alle tesi dell’accusa, risulta
costantemente confermato anche in successive pronunce (v. Cass., Sez. VI, n.
1052 del 14/11/2012, Argenio, Rv 253650, nonché Cass., Sez. II, n. 15299 del
21/12/2012, Trisolino, Rv 256480).
Si impongono pertanto le determinazioni di cui al dispositivo.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato, e ordina trasmettersi gli atti al
Tribunale di Lecce, per quanto di competenza.
Così deciso il 19/06/2014.
anche perché darvi esecuzione comporterebbe l’immediata lesione dei diritti