Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32075 del 11/06/2014
Penale Sent. Sez. 5 Num. 32075 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BISIGNANO UMILE N. IL 19/09/1961 parte offesa nel procedimento
c/
IGNOTI
avverso l’ordinanza n. 1019/2012 GIUDICE DI PACE di ROMA, del
28/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI
DEMARCHI ALBENGO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Udit i difensor Avv.;
Data Udienza: 11/06/2014
RITENUTO IN FATTO
1. BISIGNANO Umile propone ricorso per cassazione contro il decreto di
archiviazione del giudice di pace di Roma del 28 dicembre 2012
lamentando, in qualità di persona offesa, di non essere stato
avvisato, nonostante apposita richiesta nell’atto di querela.
2. Il sostituto Procuratore generale presso questa suprema corte, dottor
offesa, chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’impugnato
provvedimento, con trasmissione degli atti al PM procedente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. E’ fondata la denunciata violazione del contraddittorio ex art. 127,
comma 5 in combinato disposto con l’art. 410 c.p.p. per omesso
avviso, ex art. 408 c.p.p., comma 2 alla persona offesa, della
richiesta del PM, nonostante ne risultasse essere stata fatta dalla
predetta una espressa richiesta. Al riguardo va ribadito il principio di
diritto segnalato da questa Corte di legittimità, anche a sezioni unite,
secondo cui l’omessa notifica (della richiesta di archiviazione
avanzata dal PM) alla persona offesa che, come nella specie, abbia
manifestato la volontà di essere informata al riguardo colpisce “in
radice il diritto al contraddittorio”, proprio dell’udienza in camera di
consiglio ex art. 127 c.p.p. e ribadito dall’art. 409 c.p.p., comma 6,
impedendo la potenziale instaurazione dello stesso, con conseguente
nullità insanabile, utilmente deducibile con ricorso innanzi a questo
giudice di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 24078 del 24/05/2011, Vitiello,
Rv. 250106).
2. Ne consegue l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato con
trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Roma per
quanto di competenza.
p.q.m.
1
Iacoviello, ha concluso in conformità con il ricorso della persona
annulla il provvedimento impugnato senza rinvio e dispone la
trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il tribunale di Roma
per il corso ulteriore.
Così deciso il 11 giugno 2014
Il Consi ere estensore