Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32074 del 11/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 32074 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore di:
D’Alessandro Giuseppe, nato a Catania, il 25/2/1983;

avverso la sentenza del 21/12/2012 del Tribunale di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale
Dott. Gabriele Mazzotta, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della
sentenza.
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Catania, su conforme richiesta della parti, applicava a D’Alessandro
Giuseppe la pena di otto mesi di reclusione in relazione, tra l’altro, al reato di cui agli
artt. 48 e 476 c.p. per aver indotto l’ufficiale dell’anagrafe a formare una carta
d’identità falsa traendole in errore sulle sue generalità.

Data Udienza: 11/06/2014

2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato a mezzo del proprio difensore deducendo
l’errata qualificazione giuridica del fatto, integrante il diverso reato di cui all’art. 477
c.p.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.

sentenza di patteggiamento, possa essere denunciata l’erronea qualificazione giuridica
del fatto, così come prospettata nell’accordo delle parti e recepita dal giudice, in
quanto materia sottratta alla disponibilità di parte ed atteso che l’errore su di essa
costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell’art. 606, lett. b) c.p.p. (Sez. Un., n. 5
del 19 gennaio 2000, P.G.in proc.Neri, Rv. 215825).
3. Ciò detto sull’ammissibilità del ricorso, deve per l’appunto ritenersi che lo stesso sia
altresì fondato, atteso che per il consolidato orientamento di questa Corte il falso in
carta di identità configura l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 477 c.p., posto che la carta
d’identità rientra tra i documenti tutelati da detta norma, trattandosi di un certificato e non di un atto pubblico costitutivo di diritti a favore del privato ed obblighi a carico
della P.A. – la cui specifica finalità è solo quella di consentire l’esatta identificazione
delle persone (ex multis Sez. 5, n. 508/07 del 28 settembre 2006, Festa e altri, Rv.
235689, peraltro pronunziata in analoga fattispecie di falso per induzione).
4. Rilevato che il reato in questione è stato valutato il più grave tra quelli oggetto del
patteggiamento e che dunque la base di calcolo della pena ritenuta congrua dal giudice
è stato effettuato dalle parti con riferimento alle ben più severe cornici edittali previste
dall’art. 476 c.p., è dunque inevitabile procedere all’annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Catania
per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale
di Catania per l’ulteriore corso.
Così deciso il 11/6/2014

2. Preliminarmente deve ricordarsi come, con il ricorso per cassazione avverso la

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA