Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32073 del 26/05/2014
Penale Sent. Sez. 5 Num. 32073 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FORTE RAUL N. IL 02/08/1973 parte offesa nel procedimento
c/
FORTE LUIGI N. IL 21/07/1987
BIANCHI ROBERTO PERSONA DA IDENTIFICARE
PERSONA DA IDENTIFICARE
avverso l’ordinanza n. 590/2013 GIUDICE DI PACE di SALERNO, del
28/08/2013
sentita la rJazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
lette/sp.ti e le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 26/05/2014
Ritenuto in fatto
1. Con provvedimento del 28/08/2013 il Giudice di pace di Salerno ha disposto
l’archiviazione del procedimento a carico di Luigi Forte e di altri due imputati, in
relazione ai reati di cui agli artt. 582, 594, 612 cod. pen., rilevando che i fatti
narrati in querela non erano stati confermati dal teste indicato dalla persona
offesa, Raul Forte.
2. Nell’interesse di quest’ultima è stato proposto ricorso per cassazione, con il
quale si lamenta violazione degli artt. 111 Cost., 409 e 125 cod. proc. pen., 17 e
completamente omesso di valutare i motivi di opposizione formulati nell’atto
depositato presso l’ufficio del P.M.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
Secondo il condiviso orientamento di questa Corte (Sez. 5, n. 43755 del
06/11/2008, Ropa, Rv. 241803), l’omessa valutazione, da parte del decreto di
archiviazione del giudice di pace, dell’atto di opposizione della persona offesa, in
quanto costituente una violazione del principio del contraddittorio, dà luogo a
nullità del decreto stesso deducibile con ricorso per cassazione.
Nella specie, l’atto di opposizione, depositato in data 18/06/2013, è stato
completamente trascurato dal giudice di pace, che ha omesso di considerare
l’apparato argomentativo del primo, quanto alle modalità di sviluppo della
lamentata aggressione, e le richieste di investigazioni suppletive articolate
(esame della persona offesa, acquisizione dei filmati registrati da telecamere
presenti
in loco,
acquisizione di documentazione medica e richiesta di
accertamenti sanitari).
2. In conseguenza il provvedimento impugnato va annullato con rinvio per nuovo
esame al Giudice di pace di Salerno.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Giudice di
pace di Salerno.
Così deciso in Roma il 26/05/2014
Il Componente estensore
Pr side
19 d. Igs. n. 274 del 2000, in particolare rilevando che il giudice di pace aveva