Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32072 del 26/05/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 32072 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VALENTE VINCENZO N. IL 03/12/1981
avverso l’ordinanza n. 3012/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
21/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
lette/se,tte le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 26/05/2014

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 21/06/2012 la Corte d’appello di Milano ha dichiarato
l’inammissibilità dell’appello proposto nell’interesse di Vincenzo Valente avverso
la sentenza del Tribunale di Milano del 12/12/2011.
La Corte territoriale ha ritenuto che l’appello formulasse censure del tutto
apodittiche che non si confrontavano con l’apparato argomentativo del Tribunale
sia in punto di affermazione di responsabilità sia quanto alla determinazione del
trattamento sanzionatorio.
Il Valente ha personalmente proposto ricorso per cassazione, affidato ai

seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo, si lamentano vizi motivazionali ed erronea applicazione
della legge penale, per avere la Corte territoriale omesso di considerare che
l’atto di appello contestava la qualificazione giuridica del reato per carenza
dell’elemento soggettivo e insisteva, con ampio apparato argomentativo, per la
riduzione della pena.
2.2. Con il secondo motivo, si lamentano vizi motivazionali in relazione alla
diversa configurazione prospettata con l’atto di appello del fatto in termini di
danneggiamento.

Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
Come anche di recente ribadito da questa Corte, in tema di impugnazioni, la
specificità che deve caratterizzare i motivi di appello deve essere intesa alla luce
del principio del favor impugnationis, in virtù del quale, in sede di appello,
l’esigenza di specificità del motivo di gravame ben può essere intesa e valutata
con minore rigore rispetto al giudizio di legittimità, avuto riguardo alle peculiarità
di quest’ultimo (Sez. 2, n. 8345 del 23/11/2013 – dep. 21/02/2014,
Pierannunzio, Rv. 258529).
Nel caso di specie, non appaiono sussistenti i profili di inammissibilità rilevati
dalla Corte territoriale, dal momento che l’atto d’appello ha operato una
contestazione argomentata – quale, s’intende, che ne sia la fondatezza – sia in
ordine alla sussistenza dell’elemento psicologico, sia in ordine all’adeguatezza
della pena irrogata.
2.

In conseguenza, l’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio, con

trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Milano per il corso ulteriore.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla
Corte d’appello di Milano per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma il 26/05/2014

1

2.

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