Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32071 del 26/05/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 32071 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI NATALE BRUNO N. IL 17/10/1967
DI NATALE SALVATORE N. IL 30/12/1954
avverso l’ordinanza n. 4842/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
11/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
lette/sykde le conclusioni del PG Dott. tic., Ci.

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Uditi dife

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Avv.;

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ci”; 147

Data Udienza: 26/05/2014

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza datata 11/10/2012 la Corte d’appello di Milano ha dichiarato
l’inammissibilità dell’appello proposto nell’interesse di Bruno Di Natale e di
Salvatore Di Natale avverso la sentenza del Tribunale di Como del 29/01/2009.
La Corte territoriale ha ritenuto che l’appello, trascurando le considerazioni
sviluppate nella sentenza impugnata, aveva genericamente ribadito la tesi
difensiva esposta in primo grado, chiedendo l’assoluzione e comunque la
riduzione della pena.

quale si lamenta violazione degli artt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1,
lett. c, cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale trascurato di considerare
che con l’atto di impugnazione si contestava sia il ruolo di amministratori di fatto
attribuito ai Di Natale sia la mancata concessione delle attenuanti generiche, alla
luce della data non recente dei fatti contestati, della necessità di adeguare la
pena al caso concreto e, infine, del comportamento processuale degli imputati.

Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
Come anche di recente ribadito da questa Corte, in tema di impugnazioni, la
specificità che deve caratterizzare i motivi di appello deve essere intesa alla luce
del principio del favor ímpugnationis, in virtù del quale, in sede di appello,
l’esigenza di specificità del motivo di gravame ben può essere intesa e valutata
con minore rigore rispetto al giudizio di legittimità, avuto riguardo alle peculiarità
di quest’ultimo (Sez. 2, n. 8345 del 23/11/2013 – dep. 21/02/2014,
Pierannunzio, Rv. 258529).
Nel caso di specie, non appaiono sussistenti i profili di inammissibilità rilevati
dalla Corte territoriale, dal momento che l’atto d’appello ha operato una
contestazione argomentata – quale, s’intende, che ne sia la fondatezza – sia del
ruolo di amministratori di fatto attribuito ai ricorrenti dalla decisione di primo
grado, sia dell’adeguatezza della pena irrogata.
2.

In conseguenza, l’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio, con

trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Milano per il corso ulteriore.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla
Corte d’appello di Milano per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma il 26/05/2014

Il Componente estensore

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

2. Nell’interesse degli imputati è stato proposto ricorso per cassazione, con il

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