Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32066 del 23/05/2014
Penale Sent. Sez. 5 Num. 32066 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PERILLO MAURIZIO N. IL 19/10/1961 parte offesa nel procedimento
c/
IGNOTI
avverso il decreto n. 7269/2012 GIP TRIBUNALE di GENOVA, del
11/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;
-.-
Uditi i ensor Avv.;
Data Udienza: 23/05/2014
Letta la requisitoria scritta del sostituto procuratore generale, dott.ssa M.
G. Fodaroni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
2013 del G.I.P. presso il Tribunale di Genova, nel procedimento a carico di
ignoti, per il delitto di cui all’art. 615 ter cod. pen..
Il ricorrente, facendo valere la propria qualità di persona offesa dal reato,
deduce violazione dell’art. 127, comma 1 e 5, cod. proc. pen., per essere
stata omessa la notifica nei suoi confronti della richiesta di archiviazione
presentata dal pubblico ministero, sebbene egli ne avesse fatto richiesta
nella querela dell’8 novembre 2011; lamenta, pertanto, di essere stato leso
nel diritto di proporre opposizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Avendo la persona offesa dal reato espresso la volontà di essere informata
dell’eventuale richiesta di archiviazione del procedimento, la notifica di
questa avrebbe dovuto precedere l’emissione del decreto di archiviazione,
al fine di rendere possibile l’eventuale opposizione.
Di conseguenza il provvedimento di archiviazione emesso in data 11 aprile
2013 deve ritenersi nullo, ai sensi dell’articolo 408 comma 2 e 178, lettera
C, cod. proc. pen..
1.1 Tale nullità, secondo un recente arresto di questa Sezione, può essere
fatta valere con ricorso per cassazione senza l’osservanza dei termini di cui
all’art. 585 stesso codice (Sez. 5, n. 1508 del 13/12/2010, P.O. in proc.
Giammona, Rv. 249085).
1.2 In ogni caso, anche a voler ritenere applicabile la disciplina processuale
relativa ai termini per impugnare, il termine di quindici giorni dalla data di
conoscenza effettiva del provvedimento deve presumersi rispettato, non
essendo contrastata da elementi di segno contrario l’affermazione del
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1. Perillo Maurizio ha impugnato il decreto di archiviazione in data 11 aprile
ricorrente di aver avuto contezza dell’archiviazione solo il giorno 10
settembre 2013.
2. Ne consegue l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
Gli atti vanno trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione
degli atti al PM presso il Tribunale di Genova per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2014
Il consigliere estensore
IYP
di Genova, perché provveda agli adempimenti di rito.