Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32064 del 19/05/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 32064 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FERRO GIAN LUCA N. IL 03/11/1962 parte offesa nel procedimento
c/
FERRARI MARTA N. IL 06/06/1962
avverso l’ordinanza n. 18/2013 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
23/08/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;
1

Data Udienza: 19/05/2014

Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale, dott. Massimo
Galli, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

sezione feriale, ha rigettato la dichiarazione di ricusazione presentata dall’avv.
Galzignato, difensore di Ferro Gianluca, ricorrente immediato nel processo nei
confronti di Ferrari Marta, davanti al giudice di pace di Padova, dott. Piccinni
Davide, proposta ai sensi dell’art. 37, cod. proc. pen., ipotizzando un
comportamento offensivo della dignità e della reputazione del difensore e
dell’intera categoria dei giudici ed avvocati.
1.1 La Corte d’appello, disposta l’audizione dell’assistente di udienza Faedda
Graziella, escludeva la fondatezza delle ragioni dell’istanza e, dunque, la
rigettava.
2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore, munito di
procura speciale, chiedendone l’annullamento, con i provvedimenti conseguenti,
per violazione dell’art. 41, comma 3, in quanto il provvedimento sarebbe stato
emanato al di fuori delle ipotesi e in difetto dei presupposti di cui all’art. 41,
comma 1, con conseguente violazione dell’art. 127 cod. proc. pen. e del diritto di
difesa, oltre che del contraddittorio: la decisione de plano ha compresso i diritti
della parte di presentare memorie, essere sentita e richiedere l’assunzione di
ulteriori prove, quale l’escussione dei testimoni presenti ai fatti.
Solo in caso di manifesta infondatezza dei motivi addotti a sostegno della
ricusazione, secondo la doglianza del ricorrente, è possibile adottare la decisione
a norma dell’art. 41, comma 1, cod. proc. pen., cioè allorchè non sia necessario
il passaggio alla fase di merito, cosa invece puntualmente accaduta nel caso di
specie, mediante l’audizione del cancelliere di udienza.
2.1 II ricorrente ricorda la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale in
tema di ricusazione solo quando la dichiarazione ricusatoria risulti prima facie
infondata si giustifica la dichiarazione di inammissibilità, con la procedura

de

plano e senza ritardo, occorrendo, in caso diverso, e cioè ove appaia un fumus
boni juris che ne giustifichi il passaggio all’esame del merito, l’adozione della

2

1. Con ordinanza emessa in data 23 agosto 2013, la Corte d’Appello di Venezia,

procedura prevista dall’art. 127 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 9678 del 03/02/2003,
Cortina, Rv. 223974).

CONSIDERATO IN DIRITTO

Cassazione, il ricorso è fondato, perché la Corte di appello, pur avendo adottato
una decisione sul merito, dopo aver proceduto a sentire l’assistente di udienza
del giudice di pace, tanto da pronunciare poi il rigetto della istanza stessa, ha
proceduto emettendo una ordinanza de plano, senza ricorrere alla procedura
camerale prevista dall’art. 127 cod. proc. pen.. Ciò costituisce violazione dell’art.
41, comma 3, cod. proc. pen., che impone l’osservanza delle forme della
procedura camerale nel caso in cui sia emessa, come nel caso di specie, una
pronuncia sul merito della istanza di ricusazione presentata (Sez. 5, n. 43761 del
06/11/2008, Brandimarte, Rv. 241677).
2. È pur vero che in tema di ricusazione, nel novero della cause che consentono
la declaratoria di inammissibilità con la procedura

de plano, deve ritenersi

compresa anche la manifesta infondatezza dei motivi che sorreggono l’istanza di
ricusazione (Sez. 5, ord. n. 43855 del 05/10/2005, Manzini, Rv. 233057);
tuttavia solo quando la dichiarazione ricusatoria risulti prima facíe infondata, si
giustifica la dichiarazione di inammissibilità con la procedura de plano e senza
ritardo, occorrendo, in caso diverso, e cioè ove appaia un fumus boni iuris che ne
giustifichi il passaggio all’esame del merito, l’adozione della procedura prevista
dall’art. 127 c.p.p. (Sez. 1, n. 6621 del 28/01/2010, Bontempo Scavo, Rv.
246575).
3. L’ordinanza censurata deve, quindi, essere annullata con rinvio alla Corte
d’Appello di Venezia per un nuovo esame.

P.Q.M.
annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2014
Il consigliere estensore

1. Come correttamente rilevato dal Procuratore Generale presso la Corte di

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