Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32063 del 19/05/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 32063 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AVELLA ALFONSO N. IL 13/09/1953 parte offesa nel procedimento
c/
DE ROSA UMBERTO N. IL 04/04/1956
avverso il decreto n. 3230/2012 GIUDICE DI PACE di MILANO, del
16/08/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 19/05/2014

Letta la requisitoria scritta del sostituto procuratore generale, dott. Fulvio Baldi,
che ha concluso per raccoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

del Giudice di pace di Milano, nel procedimento a carico di De Rosa di Umberto,
per il delitto di diffamazione.
Il ricorrente, facendo valere la propria qualità di persona offesa dal reato, deduce
violazione dell’art. 127, comma 1 e 5, cod. proc. pen., per essere stata omessa
la notifica nei suoi confronti della richiesta di archiviazione presentata dal
pubblico ministero, sebbene ne avesse fatto richiesta nella querela del 4 aprile
2011; lamenta, pertanto, di essere stato leso nel diritto di proporre opposizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
1.1 Avendo la persona offesa dal reato espresso la volontà di essere informata
dell’eventuale richiesta di archiviazione del procedimento, la notifica di questa
avrebbe dovuto precedere l’emissione del decreto di archiviazione, al fine di
rendere possibile l’eventuale opposizione.
Di conseguenza il provvedimento di archiviazione emesso in data 11 marzo 2013
deve ritenersi nullo, ai sensi dell’articolo 408 comma 2 e 178, lettera C, cod.
proc. pen..
Costituisce principio consolidato, infatti, che l’ordinanza di archiviazione è
impugnabile soltanto nei rigorosi limiti fissati dal comma sesto dell’art. 409 cod.
proc. pen.; la citata norma, nel fare espresso e tassativo richiamo ai casi di
nullità previsti dall’art. 127, comma quinto, cod. proc. pen., legittima il ricorso
per cassazione soltanto nel caso in cui le parti non siano state poste in grado di
esercitare le facoltà ad esse attribuite dalla legge (Sez. U, n. 24 del 09/06/1995,
Bianchi, Rv. 201381; Sez. 6, n. 436 del 05/12/2002 – dep. 09/01/2003, Mione,
Rv. 223330; Sez. 1, n. 8842 del 07/02/2006, Laurino, Rv. 233582).
1.2 Con riferimento al rispetto del termine ad impugnare, previsto dall’art. 585
stesso cod. proc. pen., rispetto alla data di conoscenza effettiva del

2

1. Avella Alfonso ha impugnato il decreto di archiviazione in data 16 agosto 2012

provvedimento, il ricorso deve ritenersi tempestivo, non essendo contrastata da
elementi di segno contrario l’affermazione del ricorrente di aver avuto contezza
dell’archiviazione solo il giorno 10 settembre 2013.
2. Ne consegue l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
Gli atti vanno trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato impugnato e dispone trasmettersi gli
atti al P.M. presso il Tribunale di Milano per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2014
Il consigliere estensore

Milano, perché provveda agli adempimenti di rito.

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