Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3206 del 24/11/2015

Penale Ord. Sez. 7 Num. 3206 Anno 2016
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: VERGA GIOVANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
A.A.
avverso la sentenza n. 2305/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 13/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;

Data Udienza: 24/11/2015

OSSERVA
Il ricorso di A.A. è inammissibile perché manifestamente infondato.
Il ricorrente censura l’apparato motivazionale della sentenza della Corte d’Appello di
Palermo lamentando un’assenza di motivazione in ordine alle specifiche censure mosse alla
sentenza di primo grado
Questa Corte, nel precisare i limiti di legittimità della motivazione per relationem della

conformi sentenze di primo e secondo grado è possibile soltanto se nella sentenza d’appello
sia riscontrabile un nucleo essenziale di argomentazione, da cui possa desumersi che il
giudice del secondo grado, dopo avere proceduto all’esame delle censure dell’appellante, ha
fatto proprie le considerazioni svolte dal primo giudice. Più specificamente, l’ambito della
necessaria autonoma motivazione del giudice d’appello risulta correlato alla qualità e alla
consistenza delle censure rivolte dall’appellante. Se questi si limita alla mera riproposizione
di questioni di fatto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice,
oppure di questioni generiche, superflue o palesemente inconsistenti, il giudice
dell’impugnazione ben può motivare per relazione e trascurare di esaminare argomenti
superflui, non pertinenti, generici o manifestamente infondati. Quando, invece, le soluzioni
adottate dal Giudice di primo grado siano state specificamente censurate dall’appellante,
sussiste il vizio di motivazione, sindacabile ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e, se il giudice
del gravame si limita a respingere tali censure e a richiamare la contestata motivazione in
termini apodittici o meramente ripetitivi, senza farsi carico di argomentare sulla fallacia o
inadeguatezza o non consistenza dei motivi di impugnazione. ( Cass. N. 6221 del 2006 Rv.
233082, N. 38824 del 2008 Rv. 241062, N. 12148 del 2009 Rv. 242811;Cass. Sez. 6, 20-42005 n. 4221).
Nel caso in esame, il giudice d’appello, seppure con una motivazione stringata ha risposto
in modo specifico a tutte le doglianze avanzate dall’appellante, richiamando la completa
motivazione del giudice di primo grado solo con riguardo alle questioni di fatto già
adeguatamente esaminate dal Tribunale di Palermo.
A fronte di tutto quanto esposto dai giudici di merito il ricorrente contrappone, quindi,
unicamente generiche contestazioni in fatto, con le quali, in realtà, si propone solo una non
consentita – in questa sede di legittimità – diversa lettura degli elementi valutati dai giudici
di merito e senza evidenziare alcuna manifesta illogicità o contraddizione della motivazione.
Inoltre, le censure del ricorrente non tengono conto delle argomentazioni della Corte di
appello. In proposito questa Corte Suprema ha più volte affermato il principio, condiviso dal
Collegio, che sono inammissibili i motivi di ricorso per Cassazione quando manchi
l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle
poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del
provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591
1

sentenza di appello, ha avuto modo di affermare che l’integrazione della motivazione tra le

c.p.p., comma 1, lett. c), all’inammissibilità del ricorso (Si veda fra le tante: Sez. 1, sent. n.
39598 del 30.9.2004 – dep. 11.10.2004-rv 230634)
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – determinata da profili di
colpa emergenti dal ricorso (v. Corte Cost. sent. 186/2000) – consegue l’onere delle spese
del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle
ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di 1.000,00
(mille) euro.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il

ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di 1.000,00
euro.
Così deliberato in Roma il 24.11.2015

a

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