Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3206 del 20/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3206 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

Data Udienza: 20/12/2013

SENTENZA

Sul ricorso proposto da Listo Antonio, nato il 29.8.1978, avverso la sentenza
della Corte di appello di Milanodel 24.3.2013.Sentita la relazione della causa
fatta dal consigliere Fabrizio Di Marzio; udita la requisitoria del sostituto
procuratore generale Fulvio Baldi, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso
sia dichiarato inammissibile. Udito il difensore dell’imputato,
avv.SalvatoreDionesalvi il quale si riporta ai motivi.
RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello diMilano ha confermato la
sentenza del tribunale della medesima città in data 3 dicembre 2008 di
condanna di Listo Antonio per i reati ascrittigli.
Ricorre per cassazione personalmente l’imputato lamentando vizio di
motivazione e violazione di legge per avere la corte territoriale ritenuto ai
limiti della inammissibilità la esposizione dei motivi di appello così omettendo
qualsivoglia riesame nel merito delle risultanze processuali.
CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.

i

1

È sufficiente rilevare come la corte di merito abbia preliminarmente dato atto
della estrema genericità dei motivi di appello sollevati con riguardo alla
responsabilità penale per il reato contestato al capo B dell’imputazione; abbia
inoltre rilevato come la richiesta sulle attenuanti generiche fosse priva di
qualsiasi argomentazione, concludendo come l’unica censura mossa alla
decisione circa una supposta carenza di motivazione fosse del tutto infondata
alla luce della motivazione resa in primo grado e testualmente riportata a

richiesta di riduzione della pena, sulla quale la reiezione è puntualmente
motivata nella corte di appello a pagina 4 della sentenza impugnata.
A fronte di ciò, nel ricorso ci si limita a contestare, dopo aver riconosciuto
l’estrema sinteticità dell’atto di appello, che la corte territoriale non abbia
complessivamente rivalutato la vicenda processuale: dimostrando dunque un
evidente difetto di correlazione rispetto alla motivazione che si vorrebbe
criticare.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della
Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM

r

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrent I pagamento delle
spese processuali etélella somma di Euro 1000 in favo -e della Cassa delle
ammende.

Così deliberato il 20.12.2013

Il Consigliere estensore
Fabrizio Di Marzio
41£

Il Presidente

.é,

iro Petti

pagina 3 della sentenza di appello. Lo stesso deve dirsi con riguardo alla

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