Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32055 del 25/06/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 32055 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
SALERNO
nei confronti di:
MONDELLI ROSARIO N. IL 26/08/1964
avverso la sentenza n. 164/2009 GIUDICE DI PACE di AGROPOLI,
del 18/07/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per f eiy‘ ry‘u . eb_k jak(1)()

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Udito, pe la-Parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 25/06/2014

RITENUTO IN FATTO

Il Giudice di pace di Agropoli, con sentenza in data 18-7-2012, dichiarava non doversi
procedere nei confronti di Rosario MONDELLI in ordine al reato di minaccia semplice in danno
di Giulio Pepe perché estinto per remissione di querela.
Ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica di Salerno deducendo
inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione al reato di minaccia, da

giudice di pace, dal momento che il danno ingiusto era stato minacciato per indurre la p.o. alla
corresponsione di una somma.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.
Come correttamente osservato dal PG, risultando contestata una minaccia finalizzata
all’induzione al versamento di una somma di denaro, la sentenza impugnata risulta viziata da
violazione di legge laddove non ha tenuto conto della sussumibilità del fatto contestato nelle
ipotesi di reato di cui agli artt. 56, 393 o 56, 629 cod. pen., con conseguente incompetenza per
materia del giudice di pace, essendo i reati in questione di competenza del tribunale.
La sentenza merita quindi annullamento senza rinvio, con trasmissione atti alla Procura della
Repubblica competente per l’ulteriore corso.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 25-6-2014

Il Presidente

qualificare ex artt. 56, 393 cod. pen. o ex artt. 56, 629 stesso codice, non di competenza del

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