Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32054 del 25/06/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 32054 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
ROMA
nei confronti di:
PENNAZZA ENZA N. IL 10/08/1963
avverso la sentenza n. 72/2010 GIUDICE DI PACE di GENZANO DI
ROMA, del 18/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA
-A ‘J( LLO
Udito il Procuratore Generale in pernt Dott.
che ha concluso per
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urn,0-4-0


Udito, per la parte civile l’Avv
,

1i-difensor Avv.

Data Udienza: 25/06/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma ricorre avverso la sentenza
del Giudice di pace di Genzano di Roma in data 18-12-2012, con la quale è stata
dichiarata, ai sensi degli artt. 129 e 425 codice di rito, l’estinzione del processo a carico
di Enza PENNAZZA, imputata di lesioni personali in danno di Romano Capogrossi, poi
deceduto, per mancato interesse alla sua prosecuzione da parte degli eredi del predetto

2.

L’organo impugnante deduce violazione di legge e difetto di motivazione per essere
stata applicata una norma (art. 129 cod. proc. pen.) che prevede l’immediata
declaratoria di cause di non punibilità, tra le quali l’estinzione del reato, ma non del
processo, ed un’altra norma (art. 425 stesso codice), che non solo si applica all’esito
dell’udienza preliminare -mentre nella specie era stata già svolta l’istruttoria
dibattimentale-, ma non trova applicazione nei procedimenti dinanzi al giudice di pace
per i quali non valgono le disposizioni relative all’udienza preliminare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
2.

Come ineccepibilmente osservato dall’organo impugnante, il primo giudice è incorso in
palese violazione di legge poiché ha dichiarato l’estinzione del processo per mancato
interesse alla sua prosecuzione da parte degli eredi della p.o. Romano Capogrossi,
costituito parte civile, invocando gli artt. 129 e 425 cod. proc. pen. senza tener conto
che la prima norma consente, in presenza di cause che non ricorrono nella specie, la
declaratoria di estinzione del reato ma non del processo, la seconda prevede uno dei
possibili esiti dell’udienza preliminare (peraltro in casi diversi da quello in esame), le cui
norme comunque non si applicano ai procedimenti dinanzi al giudice di pace.

3.

La sentenza impugnata merita quindi annullamento con rinvio al Giudice di pace di
Velletri per nuovo giudizio.

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Velletri per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 25-6-2014

Il consoliere est.

impoestAtA IN CANCELLERIA

Il Presidente

costituito parte civile.

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