Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32052 del 17/06/2016

Penale Ord. Sez. 7 Num. 32052 Anno 2016
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
A.A.
avverso l’ordinanza n. 758/2015 TRIB. SORVEGLIANZA di
GENOVA, del 29/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 17/06/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Genova
rigettava i reclami proposti da A.A. avverso quelle, del Magistrato di
Sorveglianza, che aveva revocato l’esecuzione della pena presso il domicilio e
negato la liberazione anticipata per il periodo 19/7/2014 – 19/1/2015 in ragione
delle gravi trasgressioni alle prescrizioni nel corso della esecuzione presso il
domicilio della pena detentiva, violazioni che avevano portato alla denuncia del

2. Ricorre per cassazione A.A., censurando il rigetto dei reclami pur in
assenza di condanna per evasione e in mancanza di una valutazione globale della
sua condotta e chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, in parte
non consentiti in questa sede.
Legittimamente il Tribunale di Sorveglianza ha provveduto sui reclami pur in
assenza di sentenza irrevocabile per il reato di evasione, avendo il Giudice il
potere di valutazione incidentale dei medesimi episodi finalizzato all’adozione
delle decisioni di competenza.
La valutazione globale della condotta del detenuto è stata correttamente
effettuata, sulla base della prova che – contrariamente a quanto sostiene il
ricorrente – le violazioni agli obblighi sono state certamente più di una.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.500 (millecinquecento) in favore delle Cassa delle
Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n.
186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.500 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 17 giugno 2016

Il Consigliere estensore

Il Presidente

condannato per evasione.

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