Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32049 del 10/06/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 32049 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
PERUGIA
nei confronti di:
VIGLIOTTI ALESSANDRO N. IL 10/12/1969
avverso la sentenza n. 258/2007 TRIBUNALE di ORVIETO, del
18/07/2008
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO

Udi , per la parte civile, l’Avv
dit i difensor Avv.

Data Udienza: 10/06/2014

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Giovanni D’Angelo,
ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Vigliotti Alessandro, imputato del reato di cui agli articoli 624 e 625
numeri 2 e 7, del codice penale, per essersi appropriato dell’autovettura
Fiat uno di proprietà di Magrini Genesio, è stato condannato alla pena di

abbreviato dal tribunale di Orvieto. Il procuratore generale della
Repubblica presso la Corte d’appello di Perugia ha proposto appello per i
seguenti motivi:
a. erronea esclusione delle aggravanti di cui ai numeri 2 e 7
dell’articolo 625 del codice penale; il giudice sarebbe incorso
in errore di diritto affermando che le dichiarazioni rese dalla
parte offesa non possono costituire un valido elemento su cui
fondare una sentenza di condanna. Inoltre, vi sarebbe stata
totale pretermissione, da parte del Giudice, del contenuto del
fascicolo delle indagini processuali, dal quale emergeva in
maniera incontrovertibile che l’avvenuta forzatura del
blocchetto della serratura della portiera dell’auto era stata
verificata dalla polizia giudiziaria e che a bordo dell’auto
venivano rinvenute altre chiavi analoghe a quella utilizzata per
avviare il blocchetto di accensione del motore. L’affermazione
della persona offesa, di aver lasciato la macchina chiusa a
chiave, è dunque riscontrata, anche se ciò non sarebbe
necessario. Sotto il profilo della motivazione, non si
comprende come il giudice possa aver negato la ricorrenza
dell’aggravante dell’esposizione del bene alla pubblica fede,
quando la parte offesa ha chiaramente dichiarato di aver
lasciato la vettura sulla pubblica via e trattandosi di condotta
normalmente tenuta da qualsivoglia

proprietario di

autovetture.
b. Omessa motivazione sulla disapplicazione della recidiva
contestata. Contraddittorietà della motivazione in relazione
alla concessione delle attenuanti generiche. Quanto al primo
aspetto, la sentenza non dice nulla sulla applicazione o
sull’esclusione dell’aumento di pena per la contestata recidiva,

I

mesi quattro di reclusione ed euro 100 di multa a seguito di rito

mentre con riferimento alle attenuanti generiche, esse
vengono concesse in virtù di un generico comportamento
collaborativo dell’imputato, senza tenersi conto che la recidiva
reiterata specifica non consentiva la concessione delle
attenuanti e che l’atteggiamento collaborativo dell’imputato
era privo di effetto, trattandosi di fatto accertato in flagranza.
La Corte d’appello di Perugia, considerato che la sentenza,
emessa all’esito di giudizio abbreviato, non modificava il titolo del

convertiva l’appello in ricorso per cassazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Innanzitutto, si deve osservare che è corretta l’ordinanza della
Corte d’appello di Perugia, che qualifica l’appello come ricorso per
cassazione; le decisioni in ordine alle circostanze attenuanti ed
aggravanti, infatti, non sono tali da modificare il titolo del reato
contestato (in argomento, si veda Sez. 4, n. 37062 del 17/06/2008,
Salah Mejri, Rv. 241058).

Geli li.< d,04 6,4 . A j. 2-41g tIA -11,4404/1-- 2. Per Il retOj I ricorso e fondato sussiste la violazione di legge lamentata laddove il giudice afferma che l'aggravante non possa essere applicata sulla base delle sole dichiarazioni della persona offesa, giacché è principio consolidato che quest'ultima possa validamente assumere l'ufficio di testimone e le sue dichiarazioni assumono prova piena del fatto, se assoggettate ad un approfondito vaglio di attendibilità. Nel caso di specie, come correttamente osservato dal procuratore generale ricorrente, le dichiarazioni sono pure riscontrate dagli accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria. Sul punto, pertanto, sussiste sia la violazione di legge, sia il difetto di motivazione. 3. Quanto all'esposizione alla pubblica fede dell'autovettura oggetto di furto, va ribadita la sussistenza della predetta (v. § 2) violazione di legge, nonché l'assoluta incomprensibilità della motivazione. 4. Quanto a~tceri~cti-ricarso,---Iat_ralla concessione delle attenuanti generiche per il comportamento ammissivo e collaborativo dell'imputato, trattasi di valutazione di merito che non può essere rimessa in discussione in questa sede di legittimità, dovendosi invece 2 reato, visti gli articoli 443 e 568 del codice di procedura penale, censurare la sentenza impugnata nella parte in cui a totalmente Lí4«st omesso la motivazione sull4 recidiva co 4.4 t stata. 5. Ne consegue che il ricorso del procuratore generale deve essere accolto, con annullamento della sentenza impugnata e rinvio per nuovo esame al tribunale di Orvieto. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al mancato p.q.m. riconoscimento delle aggravanti e della recidiva, con rinvio al tribunale di te,4 4,44 per nuovo esame. Così deciso il 10/06/2014

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