Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32047 del 10/06/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 32047 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI PORDENONE
nei confronti di:
DULAP DUMITRU N. IL 22/10/1976
avverso la sentenza n. 165/2013 TRIBUNALE di PORDENONE, del
18/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
che ha concluso per

Data Udienza: 10/06/2014

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Giovanni D’Angelo,
ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.

Il pubblico ministero presso il tribunale di Pordenone propone

ricorso per cassazione contro la sentenza, emessa a seguito di giudizio
abbreviato, che ha condannato DULAP DUMITRU per il reato di cui agli

perché poneva in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad
impossessarsi di ricopertura e materiale edile vario di rame posti sugli
edifici all’interno del cimitero di Pravisdomini.
2.

Lamenta il

pubblico ministero ricorrente la mancanza,

contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla
valutazione della sussistenza dei limiti per la concessione della
sospensione condizionale della pena. Il giudice avrebbe omesso di
precisare su quali elementi siano fondate le proprie conclusioni, che
paiono peraltro distoniche sia rispetto al capo di imputazione, sia rispetto
alle circostanze, richiamate dallo stesso estensore per motivare il
giudizio di penale responsabilità, che inducono a pensare ad una
condotta da tempo programmata, assolutamente professionale e
destinata a non rimanere isolata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso del pubblico ministero è fondato; la motivazione del
tribunale in sede di giudizio abbreviato è stereotipata e priva di reale
portata argomentativa, mostrandosi piuttosto assertiva e
caratterizzata da formule di stile applicabili a qualsiasi processo. La
dedotta occasionalità del fatto, inoltre, sembra contrastare, con ciò
rendendo l motivazione contraddittoria, con le accertate modalità
Ant, d

del fatto

no pensare ad un’azione programmata da tempo ed

organizzata, realizzata in modo professionale.
2. In più, va rilevato che il tribunale del riesame, sulla stessa
questione, aveva affermato la sussistenza del pericolo di recidiva (vedi
pagina due dell’ordinanza allegata al ricorso del pubblico ministero),
svolgendo una valutazione prognostica negativa sull’astensione in futuro
dalla commissione di ulteriori reati. Sebbene il giudice della cognizione
1

articoli 56, 624, 625 numero 2, 5 e 7, 61 numero 5 del codice penale,

non sia influenzato dalle valutazioni condotte in sede di indagini
preliminari, ciò che emerge ictu ocull è l’esistenza di una motivazione
approfondita a sostegno delle conclusioni raggiunte dal tribunale del
riesame, a confronto di una motivazione arida e stereotipata nel
provvedimento qui impugnato.
3. Ne consegue che il ricorso deve essere accolto, con annullamento
della sentenza impugnata e rinvio allo stesso giudice (cfr. Sez. 1, n.
27798 del 25/06/2008, El Khadri, Rv. 240909) perché proceda ad un

condizionale della pena.

p.q.m.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla concessa
sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo esame al
tribunale di Pordenone.
Così deciso il 10/06/2014

nuovo giudizio, limitatamente alla concessione della sospensione

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