Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32044 del 10/06/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 32044 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso presentato dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di L’Aquila nel procedimento nei confronti di:
D’Ambrosio Andrea, nato a Pescara, 1’1/6/1975;
D’Alessandro Riccardo, nato a Pescara, il 5/9/1973;

avverso la sentenza del 28/3/2012 del Giudice di Pace di Chieti;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giovanni
D’Angelo, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 10/06/2014

1.11 Giudice di Pace di Chieti, con sentenza del 28 marzo 2012, condannava D’Ambrosio
Andrea e D’Ambrosio Riccardo alla pena di 400 euro ciascuno di multa per i reati di
lesioni e minacce.
2. Avverso la sentenza ricorre il Procuratore Generale della Corte d’appello di L’Aquila
deducendo l’errata applicazione della legge penale in merito alla determinazione
dell’entità della pena in misura inferiore ai minimi edittali previsti dall’art. 52 d. Igs. n.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Infatti per il reato di lesioni, punito dall’art. 582 c.p. con la reclusione, l’art. 52 comma

1 lett. b) d. Igs. n. 274/2000 dispone che il Giudice di Pace debba applicare la pena
della multa da euro 516 ad euro 2.582 ovvero quelle della permanenza domiciliare o
del lavoro di pubblica utilità.
Nel caso di specie, pur essendo contestata una pluralità di reati in continuazione tra
loro e non essendo stata riconosciuta agli imputati qualsivoglia attenuante, il giudice ha
calcolato la pena in complessivi euro 400 e cioè in misura inferiore al minimo edittale
determinato ai sensi della norma speciale sopra menzionata.
La pena applicata è dunque certamente illegale, ma non è possibile rettificarla in
questa sede ai sensi dell’art. 619 c.p.p., atteso che la sentenza non ha precisato la
parte che deve essere imputata all’aumento per la continuazione per il diverso reato di
minacce, cui pure gli imputati sono stati condannati.
La sentenza deve conseguentemente essere annullata limitatamente alla
commisurazione del trattamento sanzionatorio con rinvio al Giudice di Pace di Chieti per
nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio al
Giudice di Pace di Chieti per nuovo esame.
Così deciso il 10/6/2014

274/2000.

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