Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32043 del 30/05/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 32043 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: MICHELI PAOLO

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di
Sibinovic Dalida, nata in Serbia/Montenegro il 03/03/1984
Vasic Gina, nata in Serbia/Montenegro il 22/01/1987

avverso la sentenza emessa il 20/11/2013 dalla Corte di appello di Bologna

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

Il difensore di Dalida Sibinovic e Gina Vasic, Avv. Antonio Gugliotta, ricorre
avverso la pronuncia indicata in epigrafe, recante la conferma della sentenza
emessa il 27/10/2011 nei confronti delle sue assistite dal Tribunale di Parma: le
imputate risultano essere state condannate a pene ritenute di giustizia per reati
di furto e ricettazione, in ipotesi commessi nel luglio 2006.

Data Udienza: 30/05/2014

La difesa lamenta che le notifiche degli atti del processo, anche con
riferimento agli avvisi per il giudizio di primo grado ed alla comunicazione della
sentenza del Tribunale, sarebbero avvenute presso un difensore nominato
d’ufficio, che poi ebbe a redigere i motivi di impugnazione, quando invece le due
imputate erano già ritualmente assistite dallo stesso Avv. Gugliotta, presso il
quale avevano eletto domicilio.
Nel ricorso si deduce altresì carenza di motivazione della sentenza
impugnata in punto di trattamento sanzionatorio, laddove – a fronte di specifici

Corte territoriale risulta avere confermato le valutazioni del giudice di prime cure
attraverso un generico richiamo ai precedenti penali delle due donne.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
Dall’esame degli atti, che si impone in questa sede in ragione dei vizi di
carattere processuale lamentati dalla difesa, emerge che la Vasic e la Sibinovic
ebbero – contrariamente alle deduzioni di cui all’odierno gravame – regolare
notifica del decreto di citazione per il giudizio di primo grado presso il domicilio
che le stesse avevano eletto; non altrettanto è però a dirsi quanto all’estratto
contumaciale della sentenza del Tribunale di Parma.
L’Avv. Antonio Gugliotta, difensore di fiducia e domiciliatario delle due
imputate, rimase assente in occasione delle varie udienze tenutesi presso
l’anzidetto Tribunale, ritualmente sostituito da difensori di ufficio ex art. 97
comma 4 cod. proc. pen.: una volta emessa la sentenza di primo grado, e
indipendentemente dalla sua partecipazione al giudizio, all’Avv. Gugliotta

rectius, alle due imputate contumaci che presso di lui avevano eletto domicilio sarebbe stato però necessario notificare l’estratto previsto dall’art. 548, comma
3, del medesimo codice. Adempimento che non risulta essere stato curato,
privando così la Vasic e la Sibinovic della possibilità di proporre autonoma
impugnazione avverso la prima sentenza di condanna, indipendentemente dal
rilievo che un atto di appello venne comunque presentato nel loro interesse dal
difensore di ufficio.

2. Si impongono pertanto le determinazioni di cui al dispositivo, dandosi atto
che le doglianze di cui al secondo motivo di ricorso non possono che intendersi
assorbite.

2

motivi di appello per il contenimento delle pene inflitte nei limiti edittali – la

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Parma per gli adempimenti di cui all’art. 548, comma 3, cod. proc.
pen.

Così deciso il 30/05/2014.

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