Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32042 del 30/05/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 32042 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: MICHELI PAOLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Cagliari

avverso la sentenza del 23/01/2013 dal Giudice di pace di Sanluri
emessa all’esito del processo penale celebrato nei confronti di
Figus Rinaldo, nato a Villanovafranca il 14/11/1954

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della
sentenza impugnata

RITENUTO IN FATTO

Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Cagliari
ricorre avverso la pronuncia indicata in epigrafe, in forza della quale il Giudice di
pace di Sanluri risulta avere assolto Rinaldo Figus da un addebito di percosse, in

Data Udienza: 30/05/2014

ipotesi realizzato in danno di Fabrizio Alessandrini; con la medesima sentenza,
l’imputato è stato invece condannato per il reato di cui all’art. 612 cod. pen., e
dichiarato non punibile quanto alla ulteriore contestazione di ingiuria in virtù
della riconosciuta esimente ex art. 599 dello stesso codice. Le condotte appena
ricordate si assumevano poste in essere dal Figus contestualmente all’atto di
violenza fisica (consistito in un “cazzotto forte” sulla spalla sinistra
dell’Alessandrini).
Ad avviso del ricorrente, la motivazione adottata dal giudicante sarebbe

sussistenza delle ingiurie e delle minacce, escludendo al contempo le presunte
percosse in ragione della mera possibilità che la persona offesa non avesse
ricavato da quel gesto una sensazione dolorosa; irrilevante sarebbe poi il
particolare, valorizzato invece nella sentenza oggetto di ricorso, dell’essersi
l’Alessandrini recato al Pronto Soccorso solo il giorno successivo al fatto,
allontanandosene poi sua sponte senza sottoporsi a visita.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.
In vero, l’assunto del Giudice di pace circa il difetto di prova di una
sensazione dolorosa cagionata all’Alessandrini dalla condotta dell’imputato
costituisce una mera illazione, visto che nella sentenza impugnata risulta
comunque affermata l’attendibilità della ricostruzione dei fatti offerta dal
denunciante (ergo, anche con riguardo alla descrizione di quel gesto violento in
termini di “forte cazzotto”, ex se idoneo a provocare un immediato dolore in chi
lo subisce). Nel contempo, è da escludere che il Figus, nell’avvicinarsi alla
persona offesa e sferrarle con energia il suddetto cazzotto, non versasse nella
condizione psicologica di chi ben si avvede della potenzialità offensiva del proprio
agire.
Appare altresì insignificante la presa d’atto del comportamento tenuto
dall’Alessandrini nelle ore successive: il fatto che si recò in ospedale la mattina
dopo non può valere ad escludere che egli avvertisse dolore (o ne avesse quanto
meno avvertito nell’immediatezza del colpo ricevuto), né assume rilievo il
particolare che si allontanò dal Pronto Soccorso senza ricevere cure di sorta.
Stando infatti agli orari segnalati dal P.g. ricorrente, il querelante si presentò in
ospedale alle 07:40 del 19/06/2008 per poi andar via alle 09:33, il che piuttosto che dimostrare il difetto di uno stato di pur modesta sofferenza –

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manifestamente illogica già per avere ritenuto credibile il querelante circa la

indica semmai che il paziente decise di non poter attendere oltre per essere
visitato.
Si impone pertanto l’annullamento della sentenza oggetto di ricorso, con
rinvio al Giudice di pace di Sanluri che – in persona di altro magistrato onorario dovrà procedere ad un nuovo esame quanto al contestato delitto ex art. 581 cod.
pen.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente all’assoluzione dall’imputazione di
percosse, con rinvio al Giudice di pace di Sanluri per nuovo esame sul punto.

Così deciso il 30/05/2014.

P. Q. M.

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