Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32041 del 26/05/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 32041 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: POSITANO GABRIELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FANCHI JESSICA N. IL 25/12/1988
avverso la sentenza n. 45/2012 GIUDICE DI PACE di TIRANO, del
05/07/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO

Udito, pe a parte civile, l’Avv

Data Udienza: 26/05/2014

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr Eugenio Selvaggi, ha concluso chiedendo
l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di Fanchi Jessica propone ricorso per cassazione contro la sentenza emessa
il 5 luglio 2013 dal Giudice di Pace di Tirano, di condanna della ricorrente al pagamento
della somma di euro 200 di multa, perché ritenuta colpevole del reato previsto
dall’articolo 594 c.p., per avere offeso Paolucci Ombretta in data 9 luglio 2010.

per essere stato, il decreto di citazione a giudizio, irritualmente notificato al difensore di
ufficio, sulla base di un decreto di irreperibilità della Fanchi fondato su presupposti, di
fatto, errati.

CONSIDERATO IN DIRITTO
La doglianza è fondata.
1. Con l’unico motivo di impugnazione la difesa deduce l’inosservanza delle norme
processuali precisando che, in sede di indagini preliminari, la medesima Fanchi, aveva
eletto domicilio per le notificazioni presso Bruni Roberto, lamentando di non aver
ricevuto alcuna comunicazione presso tale indirizzo. In particolare, il decreto di
citazione a giudizio era stato inviato per posta a Fanchi Jessica, presso Bruni Roberto,
ma l’addetto al recapito postale, anziché procedere alla ricerca del Bruni, domiciliatario
della imputata, aveva dato conto della irreperibilità di Fanchi Jessica, in quanto
trasferita. Conseguentemente, non era stata verificata l’ipotesi di impossibilità della
notifica al domiciliatario designato, e, sull’errato presupposto della impossibilità della
notifica al domicilio eletto, il Pubblico Ministero aveva ordinato la notifica all’imputata ai
sensi dell’articolo 161, quarto comma, del codice di rito, con consegna al difensore
d’ufficio. Peraltro, quest’ultimo aveva chiesto di essere sostituito, in quanto non più
iscritto, per ragioni di salute, nelle liste dei difensori di ufficio, a far data dal 1 gennaio
2012.

2. La ricorrente lamenta l’inosservanza delle norme processuali in tema di notificazione,

2. Rileva la Corte come dalle risultanze processuali emergkche il decreto di citazione a
giudizio era stato inviato per posta alla imputata presso il domiciliatario, Bruni Roberto,
sulla base della rituale elezione di domicilio operata dalla Fanchi. Dall’esame del plico
emerge la mancata consegna “per irreperibilità del destinatario”. Nonostante
l’apparente mancanza di certezza in ordine alle ricerche effettuate, in particolare, se
riferite alla persona del domiciliatario, Bruni Roberto, ovvero della destinataria finale
dell’atto, Fanchi Jessica, l’annotazione presente sul plico da parte dell’addetto al
recapito postale: “Fanchi Jessica è trasferita” evidenzia, senza alcun dubbio, che la
ricerca ha avuto ad oggetto quest’ultima non il donniciliatario. Conseguentemente,
i
sull’errato presupposto dell’impossibilità della notifica al domicilio eletto, è stata
disposta la notifica all’imputata, presso il difensore d’ufficio, ai sensi dell’articolo 161,

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quarto comma, del codice di rito. Da ciò deriva l’annullamento della decisione
impugnata per nuovo esame sul punto. La questione risulta assorbente rispetto alla
seconda doglianza relativa alla mancata iscrizione del difensore di ufficio nelle relative
liste a far data dal 1 gennaio 2012.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo esame, alla Giudice di Pace di Tirano.
Così deciso in Roma il 26/05/2014

Il Consigliere estensore

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