Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32040 del 26/05/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 32040 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: POSITANO GABRIELE

Data Udienza: 26/05/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
PERUGIA
nei confronti di:
ALTIERI ANNA MARIA N. IL 14/05/1947
avverso la sentenza n. 11/2012 GIUDICE DI PACE di CITTA’ DELLA
PIEVE, del 12/06/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO
che ha concluso per

Udito, per a parte civile, l’Avv
Udit i • fensor Avv.

4/L-i

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr Eugenio Selvaggi, ha concluso chiedendo
il rigetto del ricorso.
Per Altieri Anna Maria è presente l’Avvocato Gian Luca Pernazza, il quale chiede
l’inammissibilità o il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Perugia propone ricorso per
cassazione contro la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Città della Pieve, in data 12

d’ingiuria, ai danni di Blasi Maria Daniela. Il Giudice di Pace ha rilevato che, con
riferimento ad entrambi gli episodi di minaccia, la versione fornita dalla persona offesa
non aveva trovato riscontro nelle dichiarazioni dei testi escussi e le frasi proferite non
integravano gli estremi del reato di cui all’articolo 612 del codice penale.
Conseguentemente, ha assolto Altieri Anna Maria, poiché il primo reato non sussiste e,
ai sensi dell’articolo 530, secondo comma, del codice di rito, per il capo b)
dell’imputazione.
2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la
Corte d’Appello di Perugia lamentando vizio di motivazione riguardo alla ritenuta
insussistenza della prova certa della condotta e del contenuto minaccioso della frase.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata

al merita censura.

1. Con l’unico motivo di doglianza il ricorrente lamenta mancanza, contraddittorietà e
manifesta illogicità della motivazione con la quale il Giudice di Pace ha escluso la
sussistenza di entrambi i reati. Con riferimento al capo a), il ricorrente precisa che non
è corretto ritenere che il teste escusso non abbia confermato la versione della persona
offesa, Altieri Anna Maria, poiché, in realtà, il teste Ynzapanta Chugcho ha riferito di
avere udito una frase leggermente diversa (“è inutile che ti giri, tanto prima o poi…”
invece della frase “ti tolgo il sorriso dalla faccia e ti rovino”), confermando, comunque,
di trovarsi in auto, insieme alla persona offesa e ad altre persone e che l’imputata bussò
al finestrino e pronunziò la frase.
2. Quanto al carattere minaccioso, erroneamente il primo giudice ha escluso tale elemento
sul presupposto della mancata percezione di tale contenuto da parte della vittima,
mentre, trattandosi di reato di pericolo, è sufficiente la lesione del bene della libertà
psichica della persona. Quanto al secondo capo d’imputazione, il ricorrente ritiene che la
circostanza che il teste Gentilini, presente all’episodio, non abbia ricordato se le parole
usate dall’imputata fossero rivolte alla persona offesa, non rende meno attendibile la
versione fornita da quest’ultima. Per il resto, al carattere minaccioso della frase,
analoga a quella del precedente capo d’imputazione, occorre aggiungere gli ulteriori
epiteti certamente lesivi dell’onore e del decoro della vittima.

giugno 2013, con la quale Altieri Anna Maria è stata assolta dal reato di minaccia e

3. Il motivo è fondato, ricorrendo vizio di motivazione della decisione nella parte in cui il
primo giudice non spiega per quale ragione ha ritenuto inattendibile la versione della
persona offesa e ciò, indipendentemente dalla dedotta assenza di riscontri specifici, i
quali, peraltro, non sarebbero in contrasto con quanto dichiarato dalla Blasi, essendosi il
teste Ynzapanta Chugcho limitato a confermare solo una parte della condotta.
Conseguentemente la decisione impugnata va annullata, con rinvio al giudice di prime
cure per un nuovo esame.

annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Giudice di Pace di Città della
Pieve.
Così deciso in Roma il 26/05/2014
Il Consigliere estensore

P.Q.M.

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