Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3204 del 19/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3204 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

Data Udienza: 19/12/2013

SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di MARCELLI Fabio, n. a Carsoli il
23.07.1966 e di MARCELLI Roberto, n. a Tagliacozzo il 25.02.1979,
entrambi rappresentati e assistiti dall’avv. Gianluca Presutti avverso
la sentenza n. 1489/2009 della Corte d’Appello di L’Aquila in data
01.03.2013;
rilevata la regolarità degli avvisi di rito;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea
Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale dott. Antonio
Gialanella, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato
inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di L’Aquila dichiarava
inammissibili gli appelli proposti da MARCELLI Fabio e da MARCELLI
Roberto avverso la sentenza resa dal Giudice monocratico presso il
Tribunale di Avezzano in data 13.10.2008 con la quale i sunnominati
erano stati condannati alla pena di anni due e mesi quattro di
reclusione ed euro 800,00 di multa ciascuno in relazione ai reati di
cui agli artt. 110, 640 cod. pen. e 110, 648 cod. pen., unificati sotto

il vincolo della continuazione.
2. Ricorrono per cassazione, assistiti da difensore, MARCELLI Fabio e
MARCELLI Roberto per chiedere l’annullamento della sentenza
impugnata con ogni provvedimento consequenziale, lamentando
violazione dell’art. 606, comma 1 lett. c) cod. proc. pen. per
inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di
inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza e segnatamente
dell’art. 179, comma 1 lett. c) cod. proc. pen..
Evidenzia il ricorrente come la Corte d’Appello di L’Aquila, con
provvedimento reso all’udienza dibattimentale dell’01.03.2013
avesse erroneamente negato al difensore il rinvio per legittimo
impedimento espressamente richiesto tramite comunicazione
dapprima inviata via fax alla cancelleria della Corte d’Appello il
giorno dell’udienza e nuovamente depositata in udienza dal difensore
d’ufficio appositamente incaricato: istanza di differimento che il
difensore aveva motivato segnalando come in pari data lo stesso
fosse parimenti impegnato in altro concomitante impegno
professionale, e segnatamente nella partecipazione all’udienza di
convalida dell’arresto di altro suo assistito, come documentato dal
decreto di fissazione dell’udienza che veniva allegato all’istanza di
differimento. Si duole il ricorrente come la Corte d’Appello avesse
respinto la richiesta sul presupposto che il difensore istante avrebbe
formulato la sua richiesta solo oralmente (circostanza di fatto,
decisamente negata dal ricorrente) e che lo stesso non avesse
indicato le ragioni per le quali non sarebbe stato in grado di
nominare un proprio sostituto nell’altro processo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso proposto nell’interesse di MARCELLI Fabio e di MARCELLO

2

Roberto è inammissibile.
4. Va preliminarmente osservato come la Suprema Corte (Cass., Sez.
un., n. 29529 del 25/06/2009-dep. 17/07/2009, P.G. in proc. De
Marino, rv. 244109), risolvendo un contrasto giurisprudenziale, sia
intervenuta statuendo che, nel caso di istanza di rinvio per
concomitante impegno professionale del difensore, spetta al giudice
effettuare una valutazione comparativa dei diversi impegni al fine di

contemperare le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione,
accertando se sia effettivamente prevalente l’impegno privilegiato
dal difensore per le ragioni rappresentate nell’istanza e da riferire
alla particolare natura dell’attività cui occorre presenziare, alla
mancanza o assenza di un codifensore nonché all’impossibilità di
avvalersi di un sostituto a norma dell’art. 102 cod. proc. pen..
Pertanto, la rilevanza dell’impugno difensivo, per assumere l’efficacia
impeditiva postulata dalla norma (art. 420-ter, comma 5, cod. proc.
pen.), deve quindi assumere i connotati, non soltanto della
assolutezza, ma anche della obiettività, nel senso che la priorità della
esigenza difensiva nel procedimento “pregiudicante” deve trarre
alimento, non dalla soggettiva °pini° del difensore, ma fondarsi su
specifiche circostanze di fatto che consentano di far reputare, per
così dire,

erga omnes,

temporalmente “cedevole” l’assistenza

difensiva nel procedimento “pregiudicato”, semprechè non sussistano
– ovviamente – contrarie ragioni di urgenza, che il giudice deve
valutare con ponderata delibazione, nel necessario bilanciamento fra
le contrapposte esigenze.
Su queste basi appare incontestabile come la predetta valutazione ed
il consequenziale principio di diritto presuppongono necessariamente
la pregressa e valida nomina di un solo difensore di fiducia da parte
dell’imputato sia nel procedimento a cui si intende partecipare che in
quello per il quale si vuol far valere l’impedimento.
5. Rileva la Suprema Corte come avanti al giudice di secondo grado,
entrambi gli imputati risultavano assistiti da due difensori di fiducia,
e precisamente dall’avv. Presutti e dall’avv. Cardamone. All’udienza
dell’1.03.2013, nessuno dei due difensori si presentava essendo
comparso in loro sostituzione – previa nomina ex art. 102 cod. proc.
pen. – altro difensore nella persona dell’avv. Gioia. In relazione a
detta assenza, mentre l’avv. Presutti, nel chiedere il differimento

3

dell’udienza, deduceva l’esistenza di un legittimo impedimento, l’avv.
Cardamone nulla si peritava di comunicare.
6. Come riconosciuto dalla Suprema Corte, con orientamento condiviso
da questo Collegio, nessun provvedimento di sospensione o di rinvio
del dibattimento deve essere adottato dal giudice quando l’imputato
risulta assistito da due difensori e uno solo di essi ha addotto un
impedimento legittimo alla comparizione all’udienza (Cass., Sez. 2,

atteso che in tal caso nessun vulnus difensivo può essere invocato
ben potendo il difensore non impedito comparire ed esercitare anche
a nome del collega non comparso tutte le prerogative difensive:
conclusione tanto più accettabile nell’ipotesi – quale la presente – in
cui gli stessi difensori di fiducia abbiano nominato altro difensore in
loro sostituzione, evitando la possibilità di un’eventuale nomina
ufficiosa ai sensi dell’art. 97, comma 4 cod. proc. pen..
7. Consegue pertanto l’inammissibilità del ricorso e, per il disposto
dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa
delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro 1.000,00
ciascuno

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro
1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma il 19.12.2013

n. 10064 del 19/12/2012-dep. 04/03/2013, Berlich, rv. 254875),

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