Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3204 del 18/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 3204 Anno 2016
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PESTRITU VIOREL N. IL 16/09/1981
avverso l’ordinanza n. 144/2015 TRIBUNALE di GROSSETO, del
10/07/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 18/11/2015

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza resa in data 10 luglio 2015 il Tribunale di Grosseto,
deliberando in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’incidente di
esecuzione, proposto dal condannato Viorel Pestritu, volto ad ottenere la
rideterminazione della pena inflittagli per il delitto di evasione con sentenza dello
stesso Tribunale nr. 1132/2012, ritenendo la pena legale e giustificata in relazione

motivazione, laddove si era indicata l’applicazione di pena edittale minima, avrebbe
dovuto esser risolto con la proposizione dell’impugnazione.
2. Avverso l’indicato provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione
l’interessato a mezzo del difensore, chiedendone l’annullamento per erronea
applicazione della legge penale in relazione agli artt. 2 e 385 cod. pen. e vizio di
motivazione. La condanna riportata dal ricorrente riguarda una condotta di evasione
commessa il 20/10/2008, all’epoca punita con la reclusione compresa tra sei mesi
ed un anno, secondo quanto previsto dal testo dell’art. 385 riformato dalla legge nr.
1/1977, applicabile anche al detenuto domiciliare in forza della legge nr. 532/1982.
La motivazione della sentenza ha individuato la sanzione come pena minima in un
anno di reclusione, che è pari a quella introdotta successivamente al fatto, sicchè
detta pena deve considerarsi illegale ed il ripristino della sua conformità alla legge
deve avvenire anche modificando il giudicato, mentre il giudice dell’esecuzione ha
reinterpretato “in malam partem” quanto già deciso in sede di cognizione con chiare
e non equivoche espressioni, indicative della volontà di applicare la pena minima
per favorire il reinserimento sociale del reo senza riferimenti agli estremi edittali
vigenti al momento del fatto, mentre i rilievi sulla gravità del fatto e sulle sue
modalità sono illogici ed in contrasto con quanto accertato in precedenza dal
Tribunale.

Considerato in diritto

L’impugnazione è inammissibile perché basata su motivi manifestamente
infondati.
1.11 ricorso è privo di fondamento, in quanto correttamente il giudice
dell’esecuzione ha rilevato che la pena inflitta con la sentenza di condanna per il
delitto di evasione in assoluto non era illegale, in quanto compresa tra gli estremi
edittali di sei mesi e di un anno di reclusione, previsti dalla norma incriminatrice
vigente al momento del fatto. E tanto viene riconosciuto come corretto anche dalla
difesa.
1.1 Altrettanto coerente con i poteri propri della fase di esecuzione risult

1

alle caratteristiche della fattispecie, mentre il contrasto apparente tra dispositivo e

l’interpretazione, operata nell’ordinanza impugnata, del giudicato di condanna,
laddove il Tribunale ha osservato che nella sua motivazione il titolo esecutivo
conteneva una contraddizione rispetto al dispositivo per avere individuato la
sanzione da infliggere “nei limiti della minima entità introedittale applicabile al
cospetto dei parametri sanzionatori imposti dalla legge”. E poiché tale affermazione
esplicativa era formulata in termini relazionali e non assoluti, ossia in riferimento
agli estremi sanzionatori di legge, doveva intendersi come riferita alla misura

quindi non era illegale né per specie, né per quantità. Ha quindi concluso che il
contrasto semantico denunciato dalla difesa tra singola proposizione del discorso
motivazionale e dispositivo avrebbe dovuto essere fatto valere mediante
proposizione dell’impugnazione ordinaria, cosa che il condannato avrebbe potuto
agevolmente fare, dal momento che era assistito da difensore di fiducia, suo
domiciliatario.
1.2 Si ricorda che, come affermato da questa Corte, l’intervento modificativo
del giudice dell’esecuzione sul giudicato è giustificato nei soli casi il titolo esecutivo
contenga la comminazione di pena diversa per specie o quantità rispetto a quella
già stabilita in via generale dell’ordinamento giuridico, dato che il principio di
legalità della pena, enunciato dall’art. 1 cod. pen. ed implicitamente dall’art. 25
Cost., comma 2, informa di sè tutto il sistema penale e non può ritenersi operante
solo in sede di cognizione. Tale principio, che vale sia per le pene detentive, sia per
le pene pecuniarie, vieta che una pena che non trovi fondamento in una norma di
legge, anche se inflitta con sentenza non più soggetta ad impugnazione ordinaria,
possa avere esecuzione, essendo avulsa da una pretesa punitiva dello Stato (Cass.
S.U., n. 42858 del 29/5/2014, Gatto, rv. 260697). E’ però pena illegale soltanto
quella indicata in riferimento al reato per il quale è stata pronunciata condanna nel
dispositivo della sentenza, mentre non può essere riconsiderato in sede esecutiva il
calcolo attraverso il quale il giudice è pervenuto a determinare la pena, ad
eccezione dei casi in cui esso sia frutto di un errore macroscopico e non di una
qualche valutazione sul punto da parte del giudicante, seppur giuridicamente non
condivisibile (Cass. sez. 1, n. 12453 del 3/3/2009, C., rv. 243742; sez. 1, n. 14677
del 20/01/2014, Medulla, rv. 259733; sez. 1, n. 38712 del 23/01/2013; Villirillo, rv.
256879), essendo detto calcolo modificabile solo attraverso gli ordinari mezzi di
impugnazione della sentenza.
A tali principi si è attenuta l’ordinanza impugnata, che resiste dunque alle
censure che le sono state mosse.
1.3 Anche i rilievi condotti in ordine alla gravità del fatto ed alle sue modalità
non sono stati operati d’iniziativa autonoma, ma costituiscono replica congruente
agli assunti del ricorrente, che per avvalorare la tesi dell’intenzione del giudice de 1a

2

intermedia tra il limite minimo ed il limite massimo di pena, prevista dalla norma e

cognizione di irrogare sanzione minima ha tentato di accreditare la banalità del
fatto.
Pertanto, nessun vizio è dato rinvenire nel provvedimento impugnato, che
supera dunque indenne il controllo operabile nel giudizio di legittimità; il ricorso va
dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di
impugnazione di tale tenore, della somma che si stima equa di euro 1.000,00 in

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2015.

favore della Cassa delle Ammende.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA