Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32039 del 26/05/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 32039 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: POSITANO GABRIELE

Data Udienza: 26/05/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PISTOCCO SALVATORE N. IL 02/06/1942
avverso la sentenza n. 2477/2010 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 08/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere
Dott. GABRIELE POSITANO
. .
che ha concluso per

Udito, r la parte civile, l’Avv
Udi difensor Avv.

72-Y

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr Eugenio Selvaggi, ha concluso chiedendo
l’annullamento con rinvio per rideterminazione della pena, previa esclusione dell’aggravante
del mezzo fraudolento.
RITENUTO IN FATTO
1. Pistocco Salvatore propone ricorso per cassazione contro la sentenza emessa dalla
Corte d’Appello de L’Aquila, in data 8 marzo 2013, con la quale veniva parzialmente
riformata la decisione adottata dal Tribunale di Lanciano in data 23 settembre 2008, per

equivalente alla contestata aggravante, con conseguente rideterminazione della pena in
mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa.
2. Pistocco Salvatore era stato condannato per il reato di furto plurimo aggravato, per
essersi impossessato di cinque bottiglie di champagne “Moét & Chandon” sottraendole
dai banchi di esposizione di un centro commerciale e occultandole sulla propria persona,
con l’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento e del furto di cose esposte alla pubblica
fede.
3.

Nella sentenza impugnata si legge che l’addetto alla vigilanza del supermercato si era
accorto che il prevenuto aveva prelevato e occultato sulla propria personale le bottiglie
descritte in rubrica. Il controllo era avvenuto dopo che l’imputato aveva superato la
barriera delle casse e, quindi quando aveva acquisito la disponibilità autonoma dei beni,
usciti dalla sfera di sorveglianza del proprietario. Con riferimento alla circostanza
aggravante di cui all’articolo 625 n. 2, la Corte ha evidenziato che ricorre l’utilizzo del
mezzo fraudolento qualora il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dai
banchi di un supermercato, occultandola sulla propria persona, per avere adottato una
condotta particolarmente accorta e scaltra.

4. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l’imputato, lamentando:

violazione di legge e contraddittorietà o illogicità della motivazione sulla richiesta di
derubricare il reato ascritto in quello di furto tentato;

vizio di motivazione, riguardo all’applicazione dell’aggravante di cui all’articolo 625, n. 2

la concessione della circostanza attenuante di cui all’articolo 62 n. 4 c.p. ritenuta

del codice penale, non potendosi considerare astuta la condotta di chi occulta cinque
bottiglie di champagne sulla propria persona.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata merita censura.
li
1. Con il primo motivo (deduce violazione di legge e contraddittorietà o illogicità della
motivazione sulla richies
elem45
ta di derubricare il reato ascritto in quello di furto tentato. Il
giudice di appello non avre

cr

w..
7. w,

;ri- wl ,– ‘onto del fatto che gli oggetti sottratti erano sotto

la stretta sorveglianza del personale addetto al supermercato che ha riferito di avere
visto l’imputato sottrarre le bottiglie e nasconderle, per cui tali beni non erano usciti
dalla signoria del proprietario.

7/7

2. La Censura è fondata. La Corte d’Appello sembra aderire all’orientamento
giurisprudenziale secondo cui integra il reato di furto consumato e non tentato la
condotta di chi si impossessi, superando la barriera delle casse, di alcuni beni prelevati
dai banchi di vendita, occultandoli sulla propria persona, a nulla rilevando che il fatto sia
avvenuto sotto il costante controllo del personale del supermercato, incaricato della
sorveglianza (Sez. 5, n. 41327 del 10/07/2013 – dep. 07/10/2013, Caci, Rv. 257944),
ma dopo tale affermazione di principio, in maniera contraddittoria, attribuisce valenza

La decisione, pertanto, va annullata sul punto, attesa la sussistenza di un vizio di
motivazione.
3. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione riguardo all’applicazione
dell’aggravante di cui all’articolo 625, n. 2 del codice penale non potendosi considerare
particolarmente astuto colui che occulta ben cinque bottiglie di champagne sulla propria
persona, pensando di non essere scoperto. Si tratterebbe -secondo la difesa- della
condotta propria di uno sprovveduto. D’altra parte la giurisprudenza di legittimità ha
escluso che il mero nascondimento dell’oggetto rubato nelle tasche della giacca
configuri l’aggravante del mezzo fraudolento.
4.

Il motivo è fondato. Le Sezioni Unite di questa Corte, investite della questione, hanno
recentemente escluso la configurabilità dell’aggravante nel caso di occultamento sulla
persona o nella borsa di merce esposta in un esercizio di vendita “self-service” (Sez. U,
n. 40354 del 18/07/2013 – dep. 30/09/2013, Sciuscio, Rv. 255974). Infatti, nel reato di
furto, l’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento delinea una condotta, posta in essere
nel corso dell’azione delittuosa dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da
insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del
detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la
disponibilità. Tali elementi non possono ritenersi sussistenti nel caso in esame, in
considerazione delle modalità della condotta, delle dimensioni, del numero dei beni
occultati e dell’inidoneità degli strumenti. La decisione, pertanto, va annullata senza
rinvio sul punto, attesa la non configurabilità della dedotta aggravante nel caso di
specie.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, senza rinvio, relativamente alla ritenuta sussistenza
dell’aggravante del mezzo fraudolento. Annulla la medesima sentenza relativamente alla
ritenuta sussistenza del furto consumato, con rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte
d’Appello di Perugia.
Così deciso in Roma il 26/05/2014
Il Consigliere estenscira

uEPOSITATA IN C CELLERIA

dente

decisiva, ai fini della consumazione del reato, al solo dato del superamento delle casse.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA