Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32037 del 23/05/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 32037 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CANDELA ANTONINO N. IL 04/08/1970
avverso la sentenza n. 2059/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 04/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA

Data Udienza: 23/05/2014

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Mario Fraticelli, ha
concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

distaccata di Monreale, confermata dalla Corte d’appello di Palermo il 4
dicembre 2012, Candela Antonino era condannato per il delitto di falso in
scrittura privata, in relazione ad un contrassegno assicurativo
apparentemente emesso dalla società “Nuova Tirrena Assicurazioni”.
2.

Propone ricorso per cassazione l’imputato, con atto sottoscritto

personalmente, affidato a quattro motivi:
a) violazione dell’articolo 606 c.p.p., lettere B, C ed E, cod. proc. pen. in
relazione all’art. 485 cod. pen., per aver affermato la responsabilità
dell’imputato semplicemente perché alla guida del veicolo, ignorando che
l’autovettura risultava intestata a tale Musso Leonardo, il quale risultava
effettivamente contraente della compagnia assicurativa “Nuova Tirrena”
con quel veicolo fino al 16 luglio 2006, data in cui era cessata la copertura
con la causale “cambio veicolo”. Il ricorrente deduce inoltre la sussistenza
di un falso grossolano, poiché gli agenti operanti avevano giudicato il
contrassegno assicurativo “palesemente falso in quanto verosimilmente
fotocopiata a colori o scannerizzata” e la totale assenza di motivazione sul
punto;
b) violazione dell’articolo 606 c.p.p., lettere B, C ed E, cod. proc. pen. in
relazione all’art. 489, cod. pen., per aver affermato la responsabilità
dell’imputato in relazione al più grave reato di cui all’art. 485, cod. pen., in
luogo di quello, meno grave, di uso dell’atto falso;
c) violazione dell’articolo 606 c.p.p., lettere B, C ed E, cod. proc. pen. in
relazione all’art. 99, cod. pen., per aver applicato l’aumento di pena per la
recidiva, senza operare in alcun modo una valutazione circa la
commisurazione e\o determinazione della pena;
d) violazione dell’articolo 606 c.p.p., lettera E, cod. proc. pen. in relazione
all’art. 62 bis, cod. pen., per aver negato le attenuanti generiche sul
presupposto che nei motivi di appello non erano indicate le ragioni che ne

2

1. Con sentenza del 6 dicembre 2010 del Tribunale di Palermo, sezione

giustificassero riconoscimento. Viceversa nel quarto motivo di appello si
evidenziava la mancanza di gravità del reato, in relazione al danno
arrecato, all’intensità del dolo ed alle condizioni di vita familiari e sociali del
reo (ammesso al patrocinio a spese dello Stato).

1. Il primo motivo di ricorso è parzialmente fondato.
2. Giova premettere che, in tema di sentenza di appello, non sussiste
mancanza o vizio della motivazione allorquando i Giudici di secondo grado,
in conseguenza della completezza e della correttezza dell’indagine svolta in
primo grado, nonché della corrispondente motivazione, seguano le grandi
linee del discorso del primo Giudice. Ed invero, le motivazioni della
sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda,
confluendo in un risultato organico e inscindibile al quale occorre in ogni
caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (Sez.
1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 5606 del
10/01/2007, Conversa, Rv. 236181).
Viceversa, sussiste vizio di motivazione in grado di appello non soltanto
quando vi sia un difetto grafico della motivazione, ma anche quando le
argomentazioni addotte dal Giudice a dimostrazione della fondatezza del
suo convincimento siano prive di completezza in relazione a specifiche
doglianze formulate dall’interessato con i motivi di appello e dotate del
requisito della decisività; né può ritenersi precluso al Giudice di legittimità
l’esame dei motivi di appello, al fine di accertare la congruità e la
completezza dell’apparato argomentativo adottato dal Giudice di secondo
grado, rientrando nei compiti attribuiti dalla legge alla Corte di Cassazione
la disamina della specificità o meno delle censure formulate con l’atto di
appello, quale necessario presupposto dell’ammissibilità del ricorso
proposto davanti alla stessa Corte (Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009,
Greco, Rv. 244763).
3. Nella specie, di converso, l’impugnata sentenza non ha dato risposta alle
doglianze avanzate dall’imputato con l’atto di appello.
3.1 L’imputato aveva infatti chiesto, in sede di gravame, l’assoluzione per

3

CONSIDERATO IN DIRITTO

la ricorrenza dell’ipotesi del “falso inidoneo” o “falso grossolano”, rilevando
che nella comunicazione di notizia di reato dell’11.3.2007, acquisita con il
consenso delle parti, emergeva che il contrassegno assicurativo “Nuova
Tirrenia S.p.A., numro seriale D0000442365 … risultava agli occhi dei
militari operanti, palesemente falso in quanto verosimilmente fotocopiata a

di macchina da scrivere i dati poc’anzi descritti – pratica non più utilizzata
dalle compagnie assicurative …”.
3.2 La Corte territoriale, in poche righe, considera pacifica la contraffazione
del contrassegno, ma non considera in alcun modo il tema proposto
dall’imputato, pur dando atto che nel primo motivo egli aveva eccepito la
ricorrenza di un “falso paese, inidoneo ad integrare il reato contestato”.
4. Anche la doglianza proposta nel quarto motivo, di aver ignorato le
specifiche deduzioni in tema di attenuanti generiche, respingendo la
relativa richiesta perché generica è fondata, poiché l’imputato aveva
chiesto di valutare la mancanza di gravità del reato, la lievità del danno
arrecato, l’intensità del dolo e le condizioni di vita familiari e sociali del reo,
sottolineando di essere stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
5. Le residue doglianze sono assorbite.
6. In conclusione la sentenza impugnata va annullata, con rinvio per nuovo
esame ad altra sezione della Corte d’appello di Roma.

P.Q. M.

Annulla la sentenza con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte
d’appello di Palermo.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2014
Il consigliere stensore

colori o scannerizzata da un originale in bianco inoltre recava a carattere

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA