Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32034 del 16/05/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 32034 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: POSITANO GABRIELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MAZZA EMANUELE N. IL 03/05/1974
avverso la sentenza n. 633/2012 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI, del 27/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO

Data Udienza: 16/05/2014

Udito, per I parte civile, l’Avv
Uditi dif nsor Avv.

44

Il Procuratore generale della Corte di Cassazione, dr Giuseppe Volpe, ha concluso chiedendo
l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione dei reati.
Per il ricorrente è presente l’Avvocato Basilio Brodu, il quale chiede l’accoglimento del ricorso
e, in via subordinata, aderisce alle conclusioni del Procuratore Generale.

RITENUTO IN FATTO

emessa dalla Corte d’Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, in data 27
febbraio 2013 che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Nuoro, ha escluso
l’aggravante contestata al capo b), rideterminando l’originaria pena di mesi sei di
reclusione, in quella di mesi tre e confermando nel resto la decisione.
2. Il Tribunale aveva riqualificato il reato di cui al capo a) (esercizio arbitrario delle proprie
ragioni, per avere, Mazza Emanuele, ostruito il passaggio di ingresso del fondo
posseduto da Coronas Luigi e Coronas Grazia, attraverso un cumulo di erbacce,
spingendo Coronas Luigi per terra cagionandogli lesioni), nella fattispecie di
quell’articolo 612 c.p.
3. Avverso tale decisione ha interposto appello il difensore dell’imputato, lamentando la
violazione dell’obbligo di correlazione tra sentenza e accusa contestata, non ricorrendo
l’identità del fatto storico con riferimento ai differenti reati di esercizio arbitrario delle
proprie ragioni e minacce gravi; ha censurato la motivazione del primo giudice, che
aveva escluso l’ipotesi della legittima difesa prospettata dall’imputato, ha lamentato la
carenza di motivazione riguardo al nesso eziologico tra la condotta attribuita a Mazza e
le lesioni gravi contestate al capo b). Infine, ha ritenuto non provate le lesioni o,
comunque, la datazione delle stesse.
4. La Corte d’Appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha escluso
l’aggravante contestata al capo b) (art. 61 n. 2, artt. 582 e 583, primo comma n. 1, del
codice penale) riducendo la pena a mesi tre di reclusione.
5. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Mazza Emanuele lamentando la
mancanza di motivazione riguardo alle doglianze oggetto di appello e l’inosservanza ed
erronea applicazione della legge penale in relazione all’articolo 612 del codice penale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Per i reati contestati il termine prescrizionale è maturato alla data del 19 novembre
2013, ovvero successivamente alla pronuncia della sentenza di secondo grado. Orbene i
motivi d’impugnazione, per quel che si dirà, non sono inammissibili e, quindi, del
maturarsi del termine prescrizionale si deve tenere conto anche in sede di legittimità.
2. Non ricorrono i presupposti per una pronuncia assolutoria ex art. 129 c.p.p., comma 2,
perché, tenuto conto di quanto emerge a carico del Mazza dalla motivazione delle due
sentenze, non risulta evidente la estraneità della ricorrente ai fatti contestati. Cosicché

1. Il difensore di Mazza Emanuele propone ricorso per cassazione contro la sentenza

è necessario prendere atto della intervenuta causa estintiva e annullare senza rinvio la
sentenza impugnata per essere estinto il reato per intervenuta prescrizione.
3. Non essendovi statuizioni civili i motivi di ricorso debbono essere valutati ai soli fini
della esclusione dell’inammissibilità, per manifesta infondatezza ovvero dell’evidente
estraneità dell’imputato. Entrambe le ipotesi, per quello che si dirà, non ricorrono nel
caso di specie.
4. Il ricorrente lamenta assenza di motivazione nella parte in cui la Corte avrebbe

5. La doglianza è infondata, per la parte in cui contesta l’esistenza di un apparato
giustificativo della decisione, che invece esiste. Il giudice a quo ha richiamato il principio
secondo cui “non sussiste violazione del principio di correlazione della sentenza
all’accusa contestata quando nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano
contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, in
quanto l’immutazione si verifica solo nel caso in cui tra i due episodi ricorra un rapporto
di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria
trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell’addebito nei
confronti dell’imputato, posto, così, a sorpresa di fronte ad un fatto del tutto nuovo
senza avere avuto nessuna possibilità d’effettiva difesa” (Sez. 6, n. 35120 del
13/06/2003 – dep. 04/09/2003, Conversano e altri, Rv. 226654). Nel caso di specie non
vi è mutazione tra l’originaria imputazione di esercizio arbitrario delle proprie ragioni
con violenza alla persona, quale risulta dalla contestazione (“inoltre, spingendo Coronas
Luigi in terra e cagionandogli lesioni, infine minacciandolo con un masso di pietra”) e il
reato di minacce gravi ai sensi dell’articolo 612, secondo comma del codice penale.
6. Con riferimento all’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in relazione
all’articolo 582 codice penale e articolo 52 del dlgs 28 agosto 2000, n. 274, il ricorrente
deduce che le lesioni lievi, sussistenti nel caso di specie, procedibili a querela,
rientrerebbero nella competenza del Giudice di Pace, con la conseguenza che la pena in
concreto avrebbe dovuto essere contenuta nella sanzione pecuniaria della multa. Il
Mazza deduce, altresì, l’inosservanza della legge penale in relazione all’articolo 163 del
codice penale, trattandosi di soggetto incensurato, per il quale non è stata disposta la
sospensione condizionale della pena.
7. Entrambe le censure, riguardando il profilo sanzionatorio, sono irrilevanti, attesa la
prescrizione dei reati e la non contestazione riguardo alla esistenza della querela della
persona offesa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.
Così deciso in Roma il 16pPqpn14
Il Consigliere estensore

DEPOSITATA IN CANCELLERIA Il r id te

diversamente qualificato il reato originariamente contestato, in quello di minaccia.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA