Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32032 del 12/05/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 32032 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI NANNI PRINCIPIO (ANCHE PCN) N. IL 01/02/1973
avverso la sentenza n. 27/2011 GIUDICE DI PACE di MELFI, del
20/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GERARDO SABEONE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per ,t t, uttit),th
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 12/05/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice di pace di Melfi, con sentenza del 20 marzo 2013, ha
prosciolto Lapadula Michele e Di Nanni Principio dal reato di ingiurie loro ascritto
per reciprocità delle offese, ha assolto il Lapadula dall’ascritto reato di lesioni

condannato il Lapadula, alla pena di euro 51,00 di multa e al risarcimento del
danno in favore della parte civile Di Nanni, per il solo delitto di minacce.
2. Avverso tale sentenza aveva proposto ricorso per cassazione l’imputato
e parte civile Di Nanni, personalmente, lamentando, la illegittimità del
proscioglimento per reciprocità delle offese.
Il ricorso era stato inviato alla Settima Sezione in quanto erano stati
evidenziati profili d’inammissibilità.
Con memoria, sottoscritta dal ricorrente Di Nanni, era stata contestata la
eventuale declaratoria d’inammissibilità del ricorso.
3. Alla udienza del 10 febbraio 2014 il ricorso è stato trasmesso dal
Collegio della Settima Sezione per essere trattato in udienza pubblica da questa
Sezione Quinta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In fatto, giova premettere, come l’impugnazione oggetto del presente
ricorso sia stata proposta dal Di Nanni non solo nella sua qualità d’imputato ma
altresì quale parte civile nei confronti del coimputato Lapadula.
2. Analogamente, dal contenuto della memoria difensiva depositata dal
ricorrente, sembrerebbe che avverso la medesima sentenza del Giudice di pace
sia stata proposta impugnazione per appello anche dal Lapadula stesso.
In ogni caso, anche a prescindere dalla effettività della dianzi evidenziata
situazione, quello che rileva è che le doglianze del Di Nanni devono convertirsi in
appello per la celebrazione del relativo giudizio.
L’articolo 580 cod.proc.pen. detta, invero, una regola valida in ogni caso
di proposizione di mezzi di impugnazione diversi, sia che il ricorso per cassazione
riguardi profili di violazione di legge sia questioni che attengano al vizio di
motivazione, avendo la funzione, processuale, di evitare una molteplicità di
pronunce, eventualmente contrastanti, emesse in sede di impugnazione.
1

personali in danno del Di Nanni perchè il fatto non sussiste e ha, infine,

Ne consegue che la norma, va applicata anche in caso di inammissibilità
del ricorso per cassazione, quando il ricorso stesso implichi valutazioni di merito,
come pure nell’ipotesi si tratti di ricorso per cassazione del pubblico ministero
avverso una sentenza di condanna pronunciata con il rito abbreviato.
Si ritiene che tale regola, costituendo un’operazione giuridica attinente
alla funzione processuale del mezzo d’impugnazione, sia logicamente preliminare
rispetto alla valutazione del contenuto dell’atto e, quindi, della stessa sua

Tuttavia, l’obbligatoria conversione del ricorso non può condurre a risultati
vietati dalla legge, legittimando in via indiretta la sperimentazione di mezzi
d’impugnazione non concessi alla parte che si giova della conversione.
Ne deriva che il ricorso convertito in appello continua ad essere regolato,
anche dinanzi al Giudice d’appello, dalle norme proprie del ricorso per
cassazione, con l’unica particolarità dell’unificazione della fase rescindente e di
quella rescissoria dinanzi allo stesso Giudice; sicché il Giudice d’appello deve
conoscerne il merito nei limiti in cui esso denuncia vizi rilevanti ai sensi
dell’articolo 606 cod.proc.pen.. (v. Cass. Sez. H 17 dicembre 2008 n. 4468).
3. In definitiva l’impugnazione proposta va, dunque, convertita in appello,
con la trasmissione degli atti al Tribunale di Potenza per il relativo giudizio ai
sensi dell’articolo 580 cod.proc.pen..

P.T.M.
La Corte, convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Potenza per il relativo giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2014.

ammissibilità.

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