Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32024 del 19/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 32024 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da Filippone Felice, nato a Palermo il 15.8.1951,
avverso la sentenza pronunciata dal tribunale di Termini Imerese il
9.2.2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore
generale dott.ssa Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per il
rigetto del ricorso

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza pronunciata il 9.2.2012 il tribunale di Termini Imerese,
in composizione monocratica, in qualità di giudice di appello, in riforma

Data Udienza: 19/02/2014

della sentenza con cui il giudice di pace di Termini Imerese, in data
16.11.2010 aveva condannato Filippone Felice alla pena ritenuta di
giustizia ed al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della
costituita parte civile per il delitto di lesioni volontarie personali
commesso in danno di Palminteri Leonardo, assolvendo lo stesso
Filippone dal delitto di danneggiamento, sempre commesso in danno del
Palminteri, dichiarava la responsabilità dell’imputato, ai soli effetti civili,

complessivi euro 2000,00, in via equitativa ed onnicomprensiva, l’entità
del risarcimento del danno da corrispondere alla persona offesa,
costituita parte civile.
2. Avverso la sentenza del tribunale, di cui chiede l’annullamento, ha
proposto tempestivo ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo
difensore di fiducia, lamentando: 1) il vizio di cui all’art. 606, co. 1, lett.
c), c.p.p., in relazione agli artt. 20, d. Igs. n. 274 del 2000, 97, 178, lett.
c), 179, 369 e 369 bis, c.p.p., 28 e 29, disp. att., c.p.p., per omessa
notifica al Filippone dell’informazione di garanzia ex art. 369, c.p.p.,
all’atto della notifica della citazione a giudizio innanzi al giudice di pace,
con conseguente lesione del diritto di difesa dell’imputato, in quanto, pur
avendo provveduto il pubblico ministero a designargli un difensore
d’ufficio, ai sensi dell’art. 97, c.p.p., il Filippone non t – stato informato
“dei diritti in materia di difesa penale, primo fra tutti, quello di
provvedere alla nomina di un difensore di propria fiducia”; 2) il vizio di
cui all’art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p., per non avere il giudice di secondo
grado dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dalla parte civile,
avendo chiesto, quest’ultima, in violazione dell’art. 576, c.p.p., che
l’imputato venisse condannato penalmente per il reato di
danneggiamento, senza fare alcun specifico e diretto riferimento,
nell’atto di impugnazione, agli effetti civilistici che si intendevano
perseguire con l’appello; 3) i vizi di cui all’art. 606, co. 1, lett. b) ed e),
in relazione agli artt. 50 e 582, c.p., per avere il tribunale, con
motivazione carente e manifestamente illogica, escluso nel caso in
esame la sussistenza della scriminante del consenso dell’avente diritto,

2

24vt.

anche in relazione al delitto di danneggiamento, liquidando in

da ritenersi, invece configurabile, ad avviso del ricorrente, in quanto la
partecipazione cosciente e volontaria della persona offesa all’alterco con
l’imputato, costituisce motivo sufficiente per escludere che la stessa
persona offesa possa poi legittimamente dolersi delle conseguenze che
da esso erano scaturite.
3. Il ricorso non può essere accolto.
4.

Ed invero, quanto al primo motivo di impugnazione, nessuna

verificata nel caso concreto, posto che il decreto di citazione a giudizio
notificato al Filippone, conteneva espressamente l’avviso della facoltà
per l’imputato di nominare un difensore di fiducia, con la specificazione
che, ove non si fosse avvalso di tale facoltà, sarebbe stato assistito da
un difensore di ufficio, nominato dal pubblico ministero, conformemente
alla previsione dell’art. 20, co. 2, lett. e), d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274.
Non conferente risulta il richiamo al contenuto degli artt. 369 e 369 bis,
c.p.p., di cui si assume la violazione, in quanto, premesso che il diritto
dell’imputato ad essere informato della facoltà di nominare un difensore
di fiducia, a causa della pendenza di un procedimento penale a suo
carico, con l’avviso che, in mancanza, sarà assistito da quello nominato
d’ufficio, è riconosciuto dal combinato disposto delle norme in
precedenza indicate solo nel caso in cui il pubblico ministero debba
procedere ad un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il
ricorrente non ha indicato, né nei motivi di appello, né in sede di ricorso
per cassazione, quale sarebbe stato in concreto l’atto compiuto dal
pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari al quale il
difensore del Filippone avrebbe avuto il diritto di assistere e prima del
compimento del quale l’informazione di garanzia avrebbe dovuto essere
inoltrata.
Per cui, sotto questo profilo, il rilievo difensivo è del tutto generico.
5. Infondato appare il secondo motivo di ricorso.
Come chiarito, infatti, da un condivisibile arresto reso dalle Sezioni Unite
del Supremo Collegio, l’impugnazione della parte civile avverso la
sentenza di proscioglimento che non abbia accolto le sue conclusioni, è

3

violazione, nei termini indicati dal ricorrente, del diritto di difesa si è

ammissibile anche quando non contenga l’espressa indicazione che l’atto
è proposto ai soli effetti civili, discendendo tale effetto direttamente
dall’art. 576 c.p.p. (cfr. Cass., sez. un., 20/12/2012, n. 6509, rv.
254130).
Ne consegue che non può considerarsi inammissibile l’impugnazione con
la quale la parte civile chiede che venga affermata la responsabilità
penale dell’imputato, senza fare riferimento agli effetti civili che si

all’impugnazione di tale parte processuale prevista e disciplinata dall’art.
576, c.p.p.
6. Anche l’ultimo motivo di ricorso deve considerarsi infondato.
Al riguardo appare sufficiente osservare, a prescindere dalla genericità
delle censure difensive, che il presupposto per l’operatività della
scriminante del consenso dell’avente diritto, di cui all’art. 50, c.p., è
rappresentato dalla libera determinazione della volontà del soggetto
passivo del reato, scevra da condizionamenti esterni (cfr. Cass, sez. I,
11/04/2002, n. 23599).
La scriminante del consenso dell’avente diritto, peraltro, non è
applicabile nemmeno nella forma putativa quando debba escludersi, in
base alle circostanze del fatto, la ragionevole persuasione di operare con
l’approvazione della persona che può validamente disporre del diritto
(Cass., sez. VI, 15/04/2011, n. 20944, rv. 250065).
Orbene, nel caso in esame, non è possibile affermare, nemmeno sotto il
profilo putativo, che il soggetto passivo del reato abbia acconsentito,
attraverso un’autonoma e libera determinazione volitiva, a subire i danni
arrecati agli arredi del pub Kalòs di sua proprietà, partecipando alla
colluttazione con il Filippone che si svolse all’interno del suddetto locale,
proprio perché tale partecipazione non fu il frutto di una libera scelta del
Palminteri, ma, piuttosto, imposta dalla necessità di difendersi
dall’aggressione dell’imputato.
Come correttamente evidenziato dal tribunale, infatti, senza che sul
punto il ricorrente abbia formulato rilievi se non in termini
assolutamente generici, attraverso un approfondito esame delle

4

intendono perseguire con il gravame, in quanto tale scopo è connaturato

risultanze processuali, in cui assume un particolare rilievo la valutazione
della deposizione del teste Scavo, giudicato inattendibile dal giudice di
secondo grado, non fu il Palminteri ad iniziare la lite, essendo stato,
invece, quest’ultimo costretto a reagire all’indebita aggressione del
Filippone, che lo aveva colpito per primo con un pugno, infierendo poi
sullo stesso Palminteri, caduto in terra nel tentativo di schivare il colpo,
con diversi calci.

con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento.
Così deciso in Roma il 19.2.2014.

5. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso va, dunque, rigettato,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA