Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32022 del 19/02/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 32022 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da Grossi Miro, nato a Rimini il il 5.7.1950, avverso
la sentenza pronunciata dalla corte di appello di Bologna il 16.6.2011;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore
generale dott.ssa Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza pronunciata il 16.6.2011 la corte di appello di Bologna
dichiarava inammissibile l’appello proposto da Grossi Miro avverso la
sentenza con cui il tribunale di Rimini, in data 11.1.2000 lo aveva

Data Udienza: 19/02/2014

condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 582,
co. 1, c.p. (capo a); 612, co. 2, c.p. (capo b) e 594, c.p. (capo c),
commessi in danno Marconi Massimiliano, oltre al risarcimento dei danni
derivanti da reato, da liquidarsi in separato giudizio, ed al pagamento di
una provvisionale immediatamente esecutiva in favore della costituita
parte civile nella misura di euro 413,16.
2.

Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede

l’imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, lamentando 1) i vizi di
cui all’art. 606, co. 1, lett. b) e c), c.p.p., in quanto l’udienza innanzi alla
corte di appello è stata celebrata durante l’astensione dalle udienze
proclamata dall’O.U.A. (Organismo Unitario dell’Avvocatura), nonostante
che il difensore di fiducia dell’imputato, avv. Cristian Brighi, avesse
tempestivamente comunicato all’autorità giudiziaria procedente, a
mezzo fax, la sua adesione alla suddetta astensione; 2) i vizi di cui
all’art. 606, co. 1, lett. b) e c), c.p.p., in quanto la trattazione
dell’udienza camerale non ha consentito al difensore di fiducia
dell’imputato di produrre in quella sede processuale l’intervenuta
remissione della querela originariamente proposta dal Marconi, che ha
determinato l’estinzione dei reati per i quali il Grossi ha riportato
condanna; 3) i vizi di cui all’art. 606, co. 1, lett. b) e c), c.p.p., in
relazione all’art. 581, c.p.p., per avere la corte territoriale dichiarato
inammissibile l’appello del Grossi, pur in mancanza dei relativi
presupposti, in quanto, in presenza di specifici motivi di impugnazione
riguardanti l’entità del trattamento sanzionatorio, la corte di appello
avrebbe dovuto rilevare l’esistenza di una causa di estinzione del reato,
rappresentata dalla prescrizione, sulla quale avevano convenuto le parti
processuali, che concordemente avevano chiesto la pronuncia in favore
del Grossi di una sentenza di non doversi procedere per estinzione del
reato.
3. In via preliminare rileva il Collegio che va dichiarata l’estinzione dei
reati di cui ai capi a) e c) dell’imputazione, perseguibili a querela, in
quanto il Marconi Massimiliano ha rimesso la querela presentata il

2

l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione

2.10.1998 nei confronti del Grossi e quest’ultimo ha accettato la
suddetta remissione.
La dichiarazione di estinzione del reato, conseguente alla remissione
della querela, infatti, prevale su qualsiasi altra statuizione, e quindi
anche sulla declaratoria di inammissibilità del gravame, con la sola
eccezione del caso, non ricorrente nella fattispecie in esame, in cui il
gravame sia stato proposto oltre la scadenza del termine per impugnare

Peraltro il ricorso presentato nell’interesse del Grossi non può ritenersi
inammissibile, non solo perché tempestivamente proposto, ma anche
perché con esso vengono prospettate questioni di diritto non
manifestamente infondate.
Ciò consente a questa Corte di rilevare la prescrizione del reato di cui al
capo b) dell’imputazione, maturata, tenuto conto degli atti interruttivi
intervenuti, il 14.1.2006, vale a dire prima della pronuncia della
sentenza di secondo grado, in conformità all’obbligo di dichiarazione
immediata di una causa di non punibilità, che determina l’annullamento
senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali (cfr. Cass., sez.
V, 30/09/2010, n. 43051, rv. 249338).
La mancata osservanza da parte della corte territoriale dell’obbligo di
rilevare l’indicata causa estintiva del reato venuta a compimento prima
del giudizio di appello, ha, inoltre, determinato anche un’evidente vizio
di motivazione della sentenza impugnata, in quanto la corte di appello,
in violazione dell’art. 578, c.p.p., non ha deciso sull’impugnazione, in cui
pure venivano formulati rilievi sulla ritenuta responsabilità penale del
Grossi, ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che
concernono gli interessi civili.
Ne consegue, sotto questo profilo, l’annullamento della sentenza
impugnata anche con riferimento alle statuizioni civili contenute nella
sentenza di primo grado, con rinvio al giudice civile competente per
valore in grado di appello, affinché venga colmata l’evidenziata lacuna
motivazionale (cfr. Cass., sez. V, 23/02/2012, n. 15015, rv. 252487;
Cass., sez. un., 18/07/2013, n. 40109, rv. 256087).

3

(cfr. Cass., sez. un., 25/02/2004, n. 24246).

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente ai reati di cui
al capo a (art. 582, c.p.) e c (art. 594, c.p.), perché estinti per
remissione di querela. Annulla la stessa sentenza, agli effetti penali,
senza rinvio, in ordine al reato di cui al capo b (art. 612, cpv., c.p.),
perché estinto per prescrizione e, agli effetti civili, con rinvio al giudice
civile competente per valore in grado di appello.

Così deciso in Roma il 19.2.2014.

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