Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32021 del 09/04/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32021 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RUGGIERI SALVATORE N. IL 21/08/1986
avverso la sentenza n. 1052/2012 TRIBUNALE di PALERMO, del
28/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
Data Udienza: 09/04/2014
47922/2013
Motivi della decisione
Ruggieri Salvatore ha proposto appello nei confronti della sentenza del Tribunale di
Palermo che lo ha condannato per guida senza patente lamentando la mancata
concessione delle attenuanti generiche.
Le censure riguardano solo il trattamento sanzionatorio. Si tratta di doglianze di
merito, inammissibili perché riguardano l’esercizio del potere discrezionale che
compete al giudice in punto di dosimetria della pena, qui correttamente esercitato
valorizzando, ai fini della negata concessione delle attenuanti in parola, i numerosi
precedenti dell’imputato.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di
euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso il 9.4.2014
Il ricorso, così qualificata l’ impugnazione qui trasmessa dalla Corte di appello, deve
essere dichiarato inammissibile in quanto fondato su motivi non consentiti .