Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32020 del 09/04/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 32020 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

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sul ricorso proposto da:
TORKEI MOHAMED FATH ABDELAZIZ ELSAYED N. IL
14/03/1974
avverso la sentenza n. 12416/2012 TRIBUNALE di ROMA, del
22/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 09/04/2014

47276/2013
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Roma dichiarava Torkei Mohamed Fath Abdelaziz colpevole del reato di
cui all’art. 116 del codice della strada commesso in data 7 giugno 2008.

Il ricorso non può ritenersi
inammissibile atteso che dalla stessa sentenza
impugnata risulta che l’imputato ha esibito agli agenti operanti un permesso di
soggiorno e una patente di guida con caratteri arabi, accompagnata da una
traduzione.
La responsabilità è stata ritenuta perché l’imputato non aveva provato di aver
conseguito una patente di guida italiana o di aver chiesto la conversione di quella
straniera in possesso e perchè esisteva un decreto penale di condanna in data
successiva (di quasi un anno) a quello del presente fatto per guida senza patente.
In tale situazione la prova della responsabilità penale non può dirsi raggiunta con
certezza. Certamente una tale certezza non è data dalla condanna intervenuta a
notevole distanza di tempo e per un fatto di cui non è precisata la data di
commissione. Ma nemmeno può dirsi raggiunta per il fatto che l’ imputato non ha
provato né il possesso di una patente italiana né di aver chiesto la conversione di
quella straniera. Infatti la disciplina in tema di guida con patente straniera, secondo
quanto risulta dagli artt. 135 e 136 CdS, è la seguente:
– Art 135, co.1, è consentita la guida con patente straniera in corso di validità
purché il conducente non sia residente in Italia da oltre un anno;
-Art. 136, co. 1, chi ha acquisito la residenza in Italia può sostituire la patente
rilasciata da uno stato estero, comunitario o meno, in corso di validità, con la
patente nazionale, senza bisogno di sostenere il relativo esame;
– Art.136, co.6, in caso di guida con patente straniera non più in corso di validità e
decorso più di un anno dall’acquisizione della residenza, si applicano le sanzioni
penali (art.116, co.13 e 18);
– Art.136, co.7, prima ipotesi, in caso di guida con patente straniera non più in
corso di validità decorso meno di un anno dall’acquisizione della residenza, si
applicano le sanzioni (amministrative) previste per chi guida con patente italiana
scaduta di validità (art.126, co.7);
– Art.136, co.7, seconda ipotesi, in caso di guida con patente straniera in corso di
validità decorso più di un anno dall’acquisizione della residenza, si applicano le
sanzioni (amministrative) previste per chi guida con patente italiana scaduta di
validità (art.126, co.7).
La mancata conversione della patente straniera dà luogo a responsabilità penale o
amministrativa a seconda di due variabili costituite dalla validità della patente e dal
tempo della acquisita residenza in Italia, circostanze che sarebbe stato necessario
accertare prima di pervenire alla condanna.
Deve pertanto essere annullata senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato,
commesso il 7 giugno 2008 è estinto per prescrizione essendo decorso il previsto
termine massimo di 5 anni e non risultando elementi evidenti della innocenza del
medesimo.

Ricorre per cassazione l’ imputato per il tramite del difensore di fiducia lamentando il
difetto di motivazione rilevando che il medesimo era titolare di permesso di guida
rilasciato dalle autorità del proprio paese ciò che dimostrava il possesso da parte sua
dei requisiti sufficienti e necessari.

p.q.m.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma il 9.4.2014

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