Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32019 del 09/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32019 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
STENTARDO ARNALDO VALENTINO N. IL 22/07/1965
avverso la sentenza n. 5915/2010 CORTE APPELLO di TORINO, del
02/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 09/04/2014

40306/2013
RITENUTO IN FATTO

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato. Si duole che sia stata ritenuta l’aggravante di aver cagionato un
incidente senza tenere conto che il fatto è avvenuto durante una fuga spericolata in
quanto inseguito dalla polizia, ciò che dimostrava abilità nella guida e non certo
mancanza di riflessi dovuta allo stato di ebbrezza; lamenta che non sia stata applicato
il minimo della pena e la mancata concessione delle attenuanti generiche oltre al
mancato accoglimento della richiesta di sostituzione della pena inflitta con il lavoro
sostitutivo.
3. Il ricorso è inammissibile.
Quanto al primo motivo, la Corte di appello ha già chiarito, del tutto correttamente,
che l’aggravante di aver cagionato un incidente è una “aggravante di pericolo”,
destinata a fungere da deterrente ulteriore alla condotta di guida in stato di ebbrezza
indipendentemente dalla prova che l’incidente sia collegato allo stato di ebbrezza
dell’imputato; ratio che risulterebbe del tutto vanificata ove si ritenesse necessaria la
prova, vera probatio diabolica, del nesso causale tra lo stato di ebbrezza alcolica e la
verificazione del sinistro.
Quanto alle censure in ordine alla determinazione della pena, le stesse sono
inammissibili in quanto attengono all’esercizio del relativo potere da parte del
giudice nella specie correttamente motivato. La sostituzione della pena con il lavoro
di pubblica utilità è esclusa per legge.
4.Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di
euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso in Roma il 9.4.2014

1.La Corte di appello di Torino, per quanto qui rileva, ha confermato la sentenza con
la quale Stentardo Arnaldo Valentino era stato ritenuto responsabile di aver guidato in
stato di ebbrezza (art. 186, co.2, lett. C) provocando un incidente stradale.

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