Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32018 del 09/04/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32018 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MARINELLI FELICETTA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DOGLIANI ANNA MARIA N. IL 12/07/1958
loto
avverso la sentenza n. M/Alla TRIBUNALE di ALBA, del
21/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELL I;
Data Udienza: 09/04/2014
Z.
Dogliani Anna Maria, imputata in ordine al reato di cui all’art.
589, commi primo, fecondo e terzo n.1 c.p. e 186 co.2 lett.c) e
co.2 bis D.lgs 285/92 n.285 e successive modificazioni ricorre
per cassazione contro la sentenza di applicazione concordata della
pena in epigrafe indicata, deducendo violazione di legge in
relazione agli articoli 192,444, comma 2 e 129 c.p.p. e difetto di
motivazione con riferimento alla sussistenza della responsabilità
della prevenuta in ordine al reato di cui all’art.186 del Codice
della Strada. In particolare la difesa lamentava che il giudice
non aveva accertato e verificato la sussistenza del reato di cui
all’art.186 del Codice della Strada e lamentava la inattendibilità
dell’accertamento del tasso alcolemico a causa dell’utilizzo del
metodo enzimatico.
Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3, c.p.p.,
perché proposto per motivi manifestamente infondati.
Il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato
adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti, e
dall’altro ha escluso che ricorressero i presupposti dell’articolo
129 c.p.p.. Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura
dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta
delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per
tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di
legittimità (v., tra le altre, Cass. S.U. 27 marzo 1992, Di
Benedetto; Cass. S.U. 27 settembre 1995, Serafino; Cass. S.U. 25
novembre 1998, Messina).
A proposito della sussistenza del reato di cui all’art.186 del
Codice della Strada il giudice ha evidenziato il notevole tasso
alcolemico (1,82 g/l), in particolare rilevando che nessuna
informazione era stata fornita circa possibili cause di
un’alterazione dei risultati ottenuti a seguito dell’analisi
enzimatica dei liquidi biologici prelevati all’imputata.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1500,00
(millecinquecento/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di
millecinquecento euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 9 aprile 2014
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Fatto e diritto