Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32017 del 09/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 32017 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

Data Udienza: 09/04/2014

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CRISCIONE ANGELO N. IL 04/07/1987
avverso la sentenza n. 204/2011 TRIBUNALE di CALTAGIRONE, del
28/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

ti

a
I

(

Motivi della decisione

Contro la sentenza indicata in epigrafe, l’imputato Criscione
Angelo – giudicato responsabile del reato di cui all’articolo 116,
comma 13 ° D.L. 285/1992 e successive modifiche per avere circolato
alla guida di una autovettura nonostante le fosse stata revocata
la patente di guida:

ha proposto personalmente ricorso per cassazione,

chiedendone l’annullamento per violazione di legge in quanto non
sussisterebbe l’elemento soggettivo del reato, non essendoci prova
della ricezione da parte del Criscione del provvedimento
prefettizio di revoca della patente.
Il ricorso è inammissibile,

ex

articolo 606,

comma 3 ° ,

cod.proc.pen., perché proposto per motivi manifestamente
infondati, in quanto ripropone questioni di merito a cui la
sentenza impugnata ha dato ampia e convincente risposta e mira ad
una diversa ricostruzione del fatto preclusa al giudice di
legittimità. Una volta infatti che il giudice di merito abbia
chiarito la dinamica del fatto con motivazione congrua, non
compete alla Corte di legittimità valutare gli atti.
Il Tribunale

di Caltagirone ha invero adeguatamente ed

esaustivamente motivato in punto di responsabilità, evidenziando
in particolare che il Criscione era ben consapevole che la patente
di guida gli era stata revocata, in quanto dall’informativa in
atti risultava che l’imputato aveva ricevuto la notifica del
provvedimento prefettizio in data 12.03.2010.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7
– 13 giugno 2000 ).

fi

4.05.2010 –

fatto accertato in Caltagirone in data

P

Q 14

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 1k ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di
mille euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 aprile 2014.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA