Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32015 del 09/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32015 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VEZI JETMIR N. IL 20/02/1982
avverso la sentenza n. 1707/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
03/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 09/04/2014

Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Vezi Jetmir avverso la sentenza
emessa in data 3.5.2013 dalla Corte di Appello di Roma che confermava quella in
data 31.10.20012 del Tribunale di Frosinone che aveva condannato il predetto alla
pena di anni tre di reclusione ed € 300,00 di multa per i delitti di cui: A) agli artt.
110, 624 bis, 625 n. 2 c.p.; B) all’art. 337 c.p.; C) all’art. 648 c.p..
Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla ritenuta

al diniego dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p..
Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse non consentite nella presente
sede, aspecifiche e manifestamente infondate.
Invero, è palese l’aspecificità dei motivi di ricorso che hanno riproposto in questa
sede pedissequamente doglianze rappresentate dinanzi alla Corte territoriale e da
quel giudice disattese con motivazione ampia e congrua, immune da vizi ed
assolutamente plausibile e ciò sia in relazione alla compartecipazione al furto in
appartamento sia alla ricettazione degli oggetti caduti in sequestro.
Ed è stato affermato che “è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi
che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del
gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del
motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato
senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett.
c), all’inammissibilità” (Cass. pen. Sez. IV, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e
successive conformi, quale: Sez. II, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109).
Inoltre le censure mosse pretendono a sovrapporre una diversa valutazione delle
risultanze processuali rispetto a quella compiuta dai Giudici di merito e, pertanto,
sono improponibili nel giudizio di legittimità.
Invero, “esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli
elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via
esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di
legittimità, la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata,
valutazione delle risultanze processuali” (Cass. Pen. Sez. Un. 30.4.1997,
Dessimone).
La motivazione a supporto del diniego dell’impetrata attenuante di cui all’art. 62 n. 4
c.p., benché sintetica, non può ritenersi insufficientettcorretta, dal momento che il
valore di un’autovettura a prescindere dal caso specifico e quanto meno a livello di
rottamazione, notoriamente si mantiene in ambito certamente non trascurabile.

2

personale responsabilità e alla valutazione del materiale probatorio; nonché in ordine

Consegue l’inammissibilità del ricorso e, con essa, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in euro
1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE

PROCESSUALI E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.
Così deciso in Roma, il 9.4.2014

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