Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32013 del 09/04/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32013 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MAZZU’ CARMELO N. IL 09/03/1988
avverso la sentenza n. 421/2009 TRIBUNALE di BARCELLONA
POZZO DI GOTTO, del 01/12/2009
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
Data Udienza: 09/04/2014
29289/2013
Motivi della decisione
Il ricorso, così qualificata l’ impugnazione qui trasmessa dalla Corte di appello, deve
essere dichiarato inammissibile in quanto fondato su motivi non consentiti .
Le censure riguardano una circostanza di fatto che, a prescindere dal fatto di essere
non deducibile con il presente mezzo di ricorso, è ancor prima irrilevante atteso che
la banale ragione per cui l’imputato si è messo alla guida dell’auto (circostanza
quest’ultima attestata dagli agenti che lo hanno fermato) è del tutto irrilevante non
assumendo evidentemente la stessa i caratteri necessari a configurare, neppure in
via teorica, una possibile esimente.
Del tutto generiche e non consentite, a fronte della motivazione resa dal giudice,
sono le censure sulla pena inflitta.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di
euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso il 9.4.2014
Mazzù Carmelo ha proposto appello nei confronti della sentenza del Tribunale di
Messina che lo ha condannato per guida senza patente lamentando che si sarebbe
dovuto tenere conto del fatto che l’ imputato – come da subito dal medesimo
dichiarato – si era posto alla guida solo per spostare l’auto in attesa dell’arrivo della
sua ragazza che aveva in uso l’auto nonché la eccessività della pena inflitta.