Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32012 del 09/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32012 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SERIO ALESSIO N. IL 04/09/1983
Gket
avverso la sentenza n. 12/2010 CORTE APPELLOvsEZ.DIST. di
TARANTO, del 30/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 09/04/2014

28052/2013
Motivi della decisione

L’imputato ha interposto ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento della
sentenza. Deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione per quanto
riguarda la sussistenza della responsabilità in mancanza di prova certa che fosse
stato lui a sottrarlo. Chiede che sia comunque diminuita la pena inflitta.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto fondato su motivi non
consentiti o manifestamente infondati.
Secondo il combinato disposto degli artt. 591, co. 1 lett. c) e 581, co.1, lett. c),
l’impugnazione deve infatti contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione
specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta.
La sanzione trova la sua ragion d’essere nella necessità di porre il giudice della
impugnazione in grado di individuare i capi e i punti del provvedimento che si
intendono censurare e presuppone che le censure stesse siano formulate con
riferimento specifico alla situazione oggetto di giudizio e non già con formulazioni
che, per la loro genericità, si attagliano a qualsiasi situazione. La sanzione di
inammissibilità trova applicazione anche quando il ricorrente nel formulare le proprie
doglianze nei confronti della decisione impugnata trascura di prendere nella dovuta
considerazione le valutazioni operate dal giudice di merito e sottopone alla Corte
censure che prescindono da quanto tale giudice ha già argomentato.
Nel caso in esame il ricorrente non tiene conto che la sentenza impugnata ha già
valutato la prova circa la sussistenza della sua responsabilità, rilevando come non
fosse possibile ritenere che il furto era avvenuto da parte di Liuzzi in quanto questi
non aveva avuto esitazioni a recarsi in banca a presentare il titolo per l’incasso ed
aveva altresì dichiarato che a consegnargli tale titolo era stato proprio Serio; si tratta
di circostanza, quest’ultima, riferita dall’impiegato della banca pienamente utilizzabile
in quanto relativa a un fatto avvenuto in sua presenza.
Assolutamente generica, e pertanto altrettanto inammissibile, è la richiesta di
diminuzione della pena.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di
euro 1000,00 (mille/00).

La Corte di Appello di Taranto, con la sentenza in eprafe indicata, confermava la
pronuncia di primo grado che aveva ritenuto Serio esponsabile del furto di
un assegno facente parte di carnet che il proprietario aveva lasciato all’interno
dell’auto consegnata in officina, poi negoziandolo.

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