Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32011 del 09/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 7 Num. 32011 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ha pronunciato la seguente

geUtt.

Se
ei
sul ricorso proposto da:

MAISTO ORAZIO N. IL 28/07/1987
avverso la sentenza n. 184/2011 TRIB.SEZ.DIST. di MERCATO SAN
SEVERINO, del 18/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 09/04/2014

(

a
Motivi della decisione

Contro la sentenza indicata in epigrafe, l’imputato Maisto Orazio
– giudicato responsabile del reato di cui all’articolo 116, comma
13 ° D.L. 285/1992 e successive modifiche per avere circolato alla
guida di una autovettura senza la prescritta patente di guida
perché mai conseguita: fatto accertato in Baronissi in data

cassazione, chiedendone l’annullamento per difetto di motivazione
in punto di responsabilità e in relazione alla mancata concessione
delle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena ritenuta
eccessiva.
Con memoria per l’odierna udienza la difesa del Maisto presentava
altresì un motivo aggiunto, in particolare censurava la sentenza
impugnata per violazione di legge in relazione agli articoli 178
co.1 lett.c e 179 co.1 c.p.p. con riferimento al diritto di
intervento al giudizio riconosciuto all’imputato.
Il ricorso non è inammissibile

ex

articolo 606, comma 3 ° ,

cod.proc.pen., in quanto il motivo aggiunto non è manifestamente
infondato.
Tanto premesso si osserva che il Maisto è stato ritenuto
responsabile in ordine al reato di cui all’art.116 comma 13 del
Codice della Strada – fatto accertato in Baronissi in data
30.03.2008.
Il reato di cui sopra, pertanto, alla data odierna, è prescritto,
essendo decorso il termine massimo di prescrizione pari ad anni
cinque.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è
estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 9 aprile 2014.

30.03.2008 – ha proposto, a mezzo del suo difensore, ricorso per

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA