Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3201 del 18/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3201 Anno 2016
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: BONI MONICA

ORDENANZA

sul ricorso proposto da:
BERLINGERI MARCO N. IL 07/11/1982
avverso l’ordinanza n. 146/2014 TRIBUNALE di REGGIO
CALABRIA, del 05/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 18/11/2015

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza resa in data 5 dicembre 2014 il Tribunale di Reggio Calabria,
deliberando in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava per carenza dei
presupposti applicativi l’istanza proposta da Marco Belingeri, volta ad ottenere
l’unificazione per continuazione dei reati indicati nella domanda.
2.Avverso l’indicata ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione

legge in relazione all’art. 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione: il Tribunale non
ha considerato la continuità temporale e territoriale della commissione dei reati e
ha condotto una superficiale analisi delle sentenze senza entrare nel merito dei
relativi accertamenti.

Considerato in diritto

L’impugnazione è inammissibile perché basata su motivi manifestamente
infondati.
1.L’ordinanza impugnata ha escluso di poter accogliere la domanda del
Berlingeri in ragione delle differenti modalità dei fatti giudicati separatamente,
accomunati soltanto dal titolo di reato, sicchè gli stessi costituiscono espressione di
abilità ed abitualità nel delinquere, tale da fondare la contestazione della recidiva.
Ha dunque rilevato e giustificato con compiutezza e logicità argomentativa la
ritenuta insussistenza del medesimo disegno criminoso, unificante i reati indicati
nell’istanza del ricorrente.
1.1Deve quindi riscontrarsi la presenza di motivazione adeguata, logica,
rispettosa del parametro normativo di riferimento, tale da resistere alle censure
formulate col ricorso, ove si consideri che il giudice dell’esecuzione, nell’escludere la
configurabilità della continuazione, ha valorizzato con plausibili argomentazioni
elementi oggettivi, desunti dalle sentenze e non ha affatto ignorato le deduzioni
dell’istante anche riguardanti i profili asseritamente accomunanti gli episodi
giudicati.
1.2 In tal modo il giudice di merito ha offerto puntuale applicazione in punto
di diritto all’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale
anche l’identità del bene giuridico violato ed il lasso temporale intercorso fra le
varie condotte -in questo caso non proprio contiguo, ma distanziato di diversi mesi
– costituiscono aspetti da soli insufficienti ad offrire dimostrazione dell’esistenza di
quell’unico iniziale programma in vista di uno scopo determinato, ricomprendente le
singole violazioni, che costituisce l’indefettibile presupposto per il riconoscimento
della continuazione.
1

l’interessato a mezzo del difensore, chiedendone l’annullamento per violazione di

1.3 Per contro, il ricorso denuncia la mancata considerazione del profilo della
contiguità spaziale delle condotte e la commissione in un arco temporale ristretto,
nonchè l’analogia del tipo di reato, elementi che però sono stati già valutati e
ritenuti non dirimenti con motivazione, sintetica, ma congrua e sufficiente.
Per quanto esposto, l’ordinanza impugnata supera dunque indenne il controllo
operabile nel giudizio di legittimità ed il ricorso va dichiarato inammissibile con la
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in

della somma che si stima equa di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2015.

ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore,

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