Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32009 del 09/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32009 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BUONOCORE LORENZO N. IL 10/04/1986
avverso la sentenza n. 4412/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
07/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 09/04/2014

27284/2013
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza con la quale Buonocore
Lorenzo era stato ritenuto responsabile di aver rifiutato di sottoporsi agli accertamenti
necessari alla prova della alterazione da sostanze stupefacenti e condannato alla pena
di giustizia (art. 187, co.8, commesso il 30.5.2009).

3. Il ricorso è inammissibile.
La Corte di appello ha già chiarito, del tutto correttamente, che la sentenza emessa
dal giudice di pace in sede di opposizione alla sanzione amministrativa della
sospensione della patente non vincola il giudice penale. Ciò deriva dalla disciplina
dettata dal codice di procedura vigente agli artt. 2 e 3 che stabiliscono l’indipendenza
dei due giudizi, salvo che per le questioni di stato per le quali è prevista la efficacia di
giudicato delle sentenze civili passate in giudicato.
Inoltre dalla lettura della sentenza della Corte di appello di Napoli e di quella del
giudice di pace si comprende chiaramente che mentre quest’ultimo ha ancorato la
propria decisione al fatto che l’imputato si era sottoposto al “narcotest attraverso
l’apparecchio portatile in dotazione ai vigili”, la Corte di appello dà atto di tale
circostanza ma rileva l’emergenza anche di fatti ulteriori e cioè del fatto che gli
agenti chiedevano al Buonocore di sottoporsi anche al test per l’accertamento
dell’uso di sostanze stupefacenti presso l’ospedale San Leonardo, ricevendone un
rifiuto. E’ dunque spiegata la differenza tra le due sentenze.
4.Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di
euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso in Roma il 9.4.2014

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione l’imputato. Deduce
difetto di motivazione e violazione di legge per contrasto con diverso giudicato
(sentenza del giudice di pace in sede civile).

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