Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32008 del 09/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32008 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CHIADINI CARLO N. IL 18/07/1964
avverso la sentenza n. 9370/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del
12/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 09/04/2014

23638/2013
Motivi della decisione

Il difensore dell’imputato ha interposto ricorso per cassazione, chiedendo
l’annullamento della sentenza. Deduce mancanza e manifesta illogicità della
motivazione per quanto riguarda la sussistenza dell’aggravante della destrezza e la
negazione della attenuanti generiche.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto fondato su motivi non
consentiti o manifestamente infondati.
Secondo il combinato disposto degli artt. 591, co. 1 lett. c) e 581, co.1, lett. c),
l’impugnazione deve infatti contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione
specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta.
La sanzione trova la sua ragion d’es s ere nella necessità di porre il giudice della
impugnazione in grado di individuare i capi e i punti del provvedimento che si
intendono censurare e presuppone che le censure stesse siano formulate con
riferimento specifico alla situazione oggetto di giudizio e non già con formulazioni
che, per la loro genericità, si attagliano a qualsiasi situazione. La sanzione di
inammissibilità trova applicazione anche quando il ricorrente nel formulare le proprie
doglianze nei confronti della decisione impugnata trascura di prendere nella dovuta
considerazione le valutazioni operate dal giudice di merito e sottopone alla Corte
censure che prescindono da quanto tale giudice ha già argomentato.
Nel caso in esame il ricorrente non tiene conto che la sentenza impugnata ha già
valutato la questione dedotta rilevando che il comportamento dell’imputato che
profittando del momento di distrazione del proprietario che aveva perso di vista il
borsello per dedicarsi al confezionamento della merce rientra a pieno titolo nella
nozione della destrezza, tanto più che lo stesso imputato aveva creato la situazione
di disattenzione dicendo di voler fare un acquisto che in realtà non aveva alcun
intenzione di effettuare; richiamando il costante orientamento di questa Corte
secondo cui ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della destrezza
nel furto non si richiede l’uso di un’eccezionale abilità, essendo sufficiente che si
approfitti di una qualunque situazione soggettiva od oggettiva, favorevole ad eludere
la normale vigilanza dell’uomo medio.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di
euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso il 9.4.2014

La Corte di Appello di Roma, con la sentenza in epigrafe indicata, confermava la
pronuncia di primo grado che aveva ritenuto Chiadini Carlo responsabile del furto
di un borsello che sottraeva al proprietario approfittando del momento in cui questi
si dedicava al confezionamento di cuscini che l’imputato diceva di voler acquistare.

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