Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32007 del 09/04/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32007 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MARINELLI FELICETTA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NIKOLIC BANAC N. IL 21/04/1981
avverso la sentenza n. 9571/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
25/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
Data Udienza: 09/04/2014
L
(
Motivi della decisione
Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Nicolic Banac in ordine al reato previsto dagli
articoli 110,56,624 bis,625 n.2 e 4,61 n.5 c.p., ha proposto
ricorso per cassazione l’imputata chiedendone l’annullamento per
difetto di motivazione in relazione agli articoli 125 n.3,129,546
valutare circostanze di fatto che eventualmente avrebbero potuto
dimostrare l’innocenza dell’imputata, pur avendo la stessa
richiesto il concordato sulla pena ex art.599 c.p.p..
Il ricorso è inammissibile,
ex
articolo 606,
comma 30 ,
cod.proc.pen., perché proposto per un motivo manifestamente
infondato oltre che generico in quanto ripropone questioni di
merito a cui la sentenza impugnata ha dato ampia e convincente
risposta e mira ad una diversa ricostruzione del fatto preclusa al
giudice di legittimità. Una volta infatti che il giudice di merito
abbia chiarito la dinamica del fatto con motivazione congrua, non
compete alla Corte di legittimità valutare gli atti. La Corte di
appello di Roma ha invero adeguatamente ed esaustivamente
motivato in punto di responsabilità, evidenziando che la Nikolic
aveva approfittato dell’allontanamento della proprietaria per
recarsi nella stanza da letto e per frugare dappertutto, in
particolare nei cassetti del comò che venivano svuotati per terra.
Soltanto l’intervento della proprietaria Paolella che, allertata
dal genero, aveva chiamato i Carabinieri, faceva in modo che il
furto non fosse consumato e che la odierna ricorrente fosse
arrestata.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna
della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi
di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa,
lett.e c.p.p. in quanto i giudici di appello avrebbero omesso di
(3
della ricorrente stessa (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186
del 7 – 13 giugno 2000 ).
P Q M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di
Così deciso in Roma il 9 aprile 2014
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mille euro alla Cassa delle ammende.