Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32005 del 09/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32005 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LUSHA GENTIAN N. IL 08/12/1989
DERVISHI ELSON N. IL 14/03/1992
avverso la sentenza n. 7504/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 05/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 09/04/2014

2,

Motivi della decisione

Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabili Lusha Gentian e Dervishi Elson in ordine a varie
fattispecie delittuose di cui al reato previsto dagli articoli
110,624,625 n.2 c.p., hanno proposto ricorso per cassazione
ilkimputato chiedendone l’annullamento per mancanza di motivazione

generiche di cui all’art.62 bis c.p. e in relazione alla mancata
concessione del beneficio della sospensione condizionale della
pena.
IèNh
ricorsi p inammissibili,
cod.proc.pen.,

perché

proposti

ex

articolo 606, comma 3 ° ,
per

motivi

manifestamente

infondati.
Si rileva che la decisione impugnata risulta sorretta da
conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l’obbligo
motivazionale, anche per quanto concerne la mancata concessione
delle attenuanti generiche. E appena il caso di considerare che in
tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle
attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione
e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del
sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di
questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione
implicita (Cass., Sez.6, 22 settembre 2003 n.227142) o con formule
sintetiche (tipo “si ritiene congrua” vedi Cass., sez.6, 4 agosto
1998, Rv.211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al

in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti

giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti,
effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art.133 c.p., sono
censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero
arbitrio o ragionamenti illogico (Cass., sez.3, 16 giugno 2004
n.26908, Rv.229298). Si tratta di evenienza che certamente non
sussiste nel caso di specie, avendo la Corte di appello di Bologna
espressamente chiarito le ragioni in base alle quali ha ritenuto
di non concedere agli imputati le circostanze attenuanti generiche
in considerazione della negativa personalità degli stessi, che si

Pi

evince dalla oggettiva gravità dei fatti e dalle modalità
esecutive.
Anche per quanto attiene alla mancata concessione del beneficio
della sospensione condizionale della pena, i giudici della Corte
territoriale hanno congruamente motivato, evidenziando che non si
era trattato di una condotta occasionale e che quindi non poteva
formularsi un giudizio di prognosi favorevole sul futuro
I ricorsi devono essere pertanto dichiarati inammissibili.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
1.000 ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a
(cfr. Corte Costituzionale sent.

colpa, dei ricorrenti stessi
n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

P Q M

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della
somma di mille euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 9 aprile 2014
Il Pr

dente

comportamento degli imputati.

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