Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32004 del 09/04/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32004 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LEONE DAMIANO N. IL 30/08/1992
avverso la sentenza n. 503/2013 TRIBUNALE di BARI, del
23/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
Data Udienza: 09/04/2014
20957/2012
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi atteso che le
doglianze che vengono formulate attengono con tutta evidenza ad un procedimento
diverso (celebrato davanti alla Corte di appello, sez. minorenni, e per reato di
ricettazione) rispetto a quello (celebrato davanti al Tribunale e relativo ad un tentato
furto) di cui alla sentenza di “patteggiamento” che è oggetto del ricorso.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1500,00 (millecinqucento/00) a
titolo di sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1500,00 (millecinqucento/00) a favore della Cassa
delle Ammende.
Così deciso il 9.4.2014
L’ imputato Leone Damiano ricorre per cassazione contro la sentenza di applicazione
concordata della pena emessa dal Tribunale di Bari in data 23.1.2013 avente ad
oggetto il reato di tentato furto di una autovettura. Deduce la erronea applicazione da
parte della Corte di appello di Bari, sezione minorenni, dell’art. 648 cod.pen.