Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32003 del 09/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32003 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BALCONI CLAUDIA N. IL 07/03/1973
avverso la sentenza n. 910/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
04/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 09/04/2014

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Motivi della decisione

Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Balconi Claudia in ordine al reato previsto dagli
articoli 624,625 n.4 c.p., ha proposto ricorso per cassazione
l’imputatq_ chiedendone l’annullamento per violazione di legge in
relazione all’art.625 comma 1 n.4 c.p. in quanto i giudici di

della destrezza e in ordine alla mancata concessione delle
circostanze attenuanti generiche di cui all’art.62 bis c.p..
Il ricorso è inammissibile,
cod.proc.pen.,

perché

proposto

ex

articolo 606,
per

motivi

comma 30 ,

manifestamente

infondati.
Per quanto attiene al primo motivo la motivazione della sentenza
impugnata è assolutamente adeguata e congrua, essendo stata
dettagliatamente descritta l’azione della ricorrente che,
fingendosi una cliente, aveva approfittato di un momento di
distrazione della persona offesa, la quale aveva lasciato
incustodita una borsa vicino all’attaccapanni e se ne era
impossessata.
La decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato
argomentativo, che soddisfa appieno l’obbligo motivazionale, anche
per quanto concerne la mancata concessione delle attenuanti
generiche. É appena il caso di considerare che in tema di
valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti
generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per
quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato
di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema
Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Cass.,
Sez.6, 22 settembre 2003 n.227142) o con formule sintetiche (tipo
“si ritiene congrua” vedi Cass., sez.6, 4 agosto 1998, Rv.211583),
ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di
comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato
in riferimento ai criteri di cui all’art.133 c.p., sono
censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero

appello avrebbero errato nel ritenere sussistente l’aggravante

arbitrio o ragionamenti illogico (Cass., sez.3, 16 giugno 2004
n.26908, Rv.229298). Si tratta di evenienza che certamente non
sussiste nel caso di specie, avendo la Corte di appello di Firenze
espressamente chiarito le ragioni in base alle quali ha ritenuto
di non concedere all’imputata le circostanze attenuanti generiche
in considerazione dei suoi precedenti penali anche specifici e del
suo non buon comportamento processuale.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna
della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi

di causa di

inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa,
della ricorrente stessa (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186
del 7 – 13 giugno 2000 ).
P Q M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di
mille euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 9 aprile 2014

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Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

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